In Toscana il Consiglio Regionale sta per approvare una nuova norma che fa chiarezza sulle modalità di costruzione dei capanni. In Veneto, dopo il caos seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che ha invalidato la legge regionale 25/2012, la Giunta regionale proprio in queste ore ha approvato una sorta di testo esplicativo, che farà la stessa cosa. Il dibattito che si è creato sul tema degli appostamenti caccia, a partire dai provvedimenti di queste due regioni si deve proprio a quella sentenza con la quale si sono stabiliti alcuni principi di legge difficilmente ignorabili. Vediamoli.
La legge regionale del Veneto escludeva la necessità di richiedere sia l'autorizzazione paesaggistica, sia il titolo abilitativo edilizio per gli appostamenti da caccia al colombaccio. Per la Consulta si tratta di disposizioni incostituzionali. “Non compete al legislatore regionale – è scritto nella sentenza della scorsa estate – disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica”.
La Corte esclude categoricamente che la Regione possa derogare al codice dei beni culturali e del paesaggio e includere gli appostamenti da caccia tra quei manufatti già esentati dalla normativa, ovvero quelli attinenti all'attività agro – silvo pastorale. Gli appostamenti fissi “comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio – dice la sentenza -, che la stessa realizzazione secondo usi e consuetudini non è in grado di sminuire”.
Un modo per costruire capanni senza incorrere in problemi edilizi c'è. La Corte fa presente che “si tratta di decidere se possa trovare applicazione l'art. 6 del d.P.R n.380 del 2001, che indica casi di attività edilizia libera e prevede, con il comma 6, lettera a), che le Regioni a statuto ordinario possono estendere tale disciplina a 'interventi edilizi ulteriori' ". In questo caso sarebbe quindi possibile assimilare questi manufatti per esempio alle serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura.
Il perno del regime derogatorio – spiega la sentenza – è infatti costituito dalla mobilit�delle serre, requisito di cui l'appostamento fisso di per sé non gode. Ecco perchè quindi la Regione Toscana sta per approvare una norma che stabilisce l'utilizzo di materiali leggeri per capanni che siano solo ancorati al suolo. In questo modo, introducendo una omogenea applicazione della disciplina degli appostamenti fissi, i tecnici regionali mirano a risolvere i possibili problemi interpretativi e per questo ritengono necessario stabilire le caratteristiche tipologiche dei manufatti.