Riceviamo e pubblichiamo:
La prima pronuncia del TAR conferma che, almeno in questa fase, il Giudice ha ritenuto che non sussista né la fondatezza delle accuse del WWF né il lamentato periculum per la fauna selvatica".
Anzi, di fatto anticipa la fondatezza di due fondamentali motivi di ricorso della Federcaccia, che, a differenza delle altre associazioni venatorie, ha ritenuto di dover impugnare non solo le prescrizioni della VINCA regionale, ma anche alcune scelte pianificatorie dettate dall’accordo raggiunto nel 2011 tra la Giunta Provinciale ed il WWF.
Infatti, il TAR ha come primo punto affermato che l’accordo raggiunto tra le parti nel 2011 non ha alcun valore cogente: come sostenuto da FIDC nel proprio ricorso, si doveva rispettare unicamente la sentenza 1532/2010 e non i successivi accordi con il WWF su come si dovesse applicare detta sentenza.
In secondo luogo ha anticipato che, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Provincia nel computo del TASP chiuso alla caccia poteva calcolare anche le fasce di rispetto nel territorio chiuso alla caccia.
A corollario il TAR dà già un primo giudizio di legittimità sul nuovo confine della zona alpi, afferma che gli emendamenti approvati dal Consiglio non erano tali dover essere sottoposti a VINCA, che le scelte del Consiglio Provinciale sono state ampiamente discusse e supportate da motivazioni nello scostarsi dal parere dei tecnici, che la carenza di piano Regionale non elimina la potestà delle Province di provvedere alla pianificazione, che i motivi aggiunti del WWF paiono dunque sprovvisti di fumus boni juris e che manca altresì il periculum per la fauna.
Questa ordinanza è una pronuncia che premia i coraggiosi: premia i Consiglieri Provinciali che si sono riappropriati del loro ruolo di Amministratori sensibili alle esigenze del territorio e premia le associazioni venatorie che hanno tenuto duro nel dimostrare la sostenibilità degli emendamenti approvati.
Ad maiora!
Avv. Lorenzo Bertacchi
Presidente Provinciale FIDC Bergamo