Il Tar della Lombardia, con ordinanza del 21 novembre 2013, ha respinto l'istanza cautelare della Lac che chiedeva l'annullamento dell'autorizzazione alle province delle catture dei richiami vivi nei roccoli. A resistere, oltre a Regione e le Provincie, anche Ispra (la Lac chiedeva l'invalidazione del parere positivo dell'Istituto) e Anuu Migratoristi.
Infondata l'accusa di “eccesso di potere”, visto che, osserva il Tar, “i 64 impianti autorizzabili da parte delle Province si confrontano necessariamente con il numero di uccelli catturabili, sensibilmente inferiore a quello dell’anno precedente: il che significa che, seppure appaia obiettivamente limitata sul piano numerico la possibilità di cattura dei volatili rapportata a tutti gli impianti astrattamente autorizzabili dalle Province, il raggiungimento della soglia massima prescritta per ciascuno di essi non potrà che indurre la sospensione dell’attività di cattura”.
Il Tar ha ritenuto infondate anche le accuse di violazione della Direttiva Uccelli, di “sviamento della causa tipica” (secondo la Lac la Regione instaura un regime permanente di cattura), di difetto di motivazione (in quanto la Regione avrebbe autorizzato le deroghe in assenza di idonea certificazione degli impianti e senza che l’ISPRA avesse provveduto a definire il loro periodo di esercizio). A tal proposito il Tar osserva che invece Ispra ha integralmente approvato le proposte della Regione poi trasfuse nella delibera della Giunta regionale. Non condivisibile per il Tar nemmeno l'obiezione sull'assenza di selettività delle reti “posto che il loro utilizzo - dice - è stato assentito dalla Commissione europea, ferma restando l’esigenza di “rigorosi controlli territoriali, temporali e personali”.
“La delibera – dice ancora il Tar - si è data puntualmente carico della necessità che, oltre che attivare in tempi brevi una banca dati con l’immissione delle catture annuali, siano esplicati da parte delle singole Province i controlli minimi del prelievo in deroga, prescrivendo che i gestori degli impianti trasmettano loro sulla base dei rispetti registri e con cadenza giornaliera i dati di cattura totali o parziali, suddivisi per specie con obbligo per le Province di verificare che non sia superato il numero massimo di volatili catturabili, sospendendo in tal caso la relativa attività”. Vai al testo dell'ordinanza
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