Dall’ordinanza del Consiglio di Stato sul calendario venatorio della Liguria una riflessione sulla importanza della corretta strada delle motivazioni scientifiche e della raccolta ed elaborazione dei dati sui prelievi
Se la recente sentenza del Consiglio di Stato sul piano di prelievo del capriolo in provincia di Genova ha avuto come conseguenza una nuova battuta di arresto nella travagliata stagione venatoria ligure, il diverso epilogo dato dallo stesso organo di giustizia amministrativa al ricorso al calendario venatorio regionale qualche settimana fa consente alcune riflessioni che vogliamo condividere con i cacciatori.
Ancora una volta è stato dimostrata la giustezza delle posizioni da sempre sostenute da Federcaccia tramite il suo Ufficio Avifauna Migratoria, condivise in FACE Italia e riconfermate anche dall'Unione Europea.
I calendari venatori possono discostarsi dal parere ISPRA fornendo motivazioni tecnico scientifiche valide a supporto, e i documenti europei KC e la Guida Interpretativa sono le basi su cui fondare le stagioni di caccia. In questo modo è possibile mantenere le date di inizio e chiusura del prelievo previste dalla 157/92 e per solo 3 specie è necessario utilizzare dati regionali. È stata ancora una volta confermata la legittimità dell'utilizzo della decade di sovrapposizione, che invece non è contemplata dalla Guida ISPRA ai calendari venatori e nei conseguenti pareri forniti alle Regioni, che consente invece per moltissime specie di mantenere la stagione dalla 3^ domenica di settembre fino al 31 gennaio.
C'è tuttavia un altro importante aspetto che emerge dalla decisione favorevole del Consiglio di Stato e dal calendario: l'importanza dello studio sui tesserini venatori e l'elaborazione dei dati sui prelievi, che la Regione Liguria ha fatto eseguire dall'Università di Genova e che l'Ufficio Avifauna Migratoria FIdC, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Legislativo ANLC, ha valutato proponendo di conseguenza l'interpretazione poi presente in Delibera, in merito alla specie Tordo bottaccio. Questo risultato riconferma che tutte le Regioni italiane dovrebbero elaborare i dati dei tesserini venatori e che i cacciatori devono compilare fedelmente questo documento, convincendosi che non si tratta dell’ennesimo adempimento burocratico fine a se stesso, ma di un importante strumento a sostegno dell’attività venatoria. Il successo in Liguria è arrivato grazie a questi dati e alla loro corretta elaborazione. Ne consegue dunque un principio a questo punto dimostrato: i dati danno ragione ai cacciatori e i cacciatori devono collaborare sia alla loro raccolta che alla loro elaborazione.
Ufficio Avifauna Migratoria FIdC