Adeguandosi ai pronunciamenti della Corte Costituzionale in base ai quali vengono classificati manufatti e quindi soggetti alle norme edilizie, anche gli appostamenti fissi di caccia, come sappiano, recentemente la Regione Toscana ha emanato una Legge (Legge 12 Novembre 2013 N° 65) per garantire ai cacciatori di continuare a praticare la loro attività.
Attraverso questa legge la Regione fissa alcuni criteri in base ai quali i manufatti (cioè anche gli appostamenti) esistenti oppure quelli che andranno ad essere impiantati, dovranno adeguarsi per non incorrere in pesanti sanzioni. Pertanto, spiega una nota Fidc Pistoia, un appostamento fisso, sia esso per minuta selvaggina, per colombacci od altro, per essere considerato regolare e non essere soggetto alle norme edilizie, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Non comporti o abbia comportato alcuna alterazione permanente dello stato del luogo ove questo è impiantato, Sia realizzato in legno, con altri materiale leggeri o con materiali tipici della zona o con strutture tubolari leggere (tubi tipo Innocenti) non comportanti volumetrie e sia facilmente ed immediatamente rimovibile alla scadenza dell'autorizzazione (cioè quando se ne cessi l’uso); sia ancorato al suolo senza opere di fondazione; non abbia dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo anche saltuario o temporaneo.
Il titolare dell’appostamento, con semplice comunicazione in carta libera, dovrà dare notizia al Comune ove l’appostamento è collocato e il punto esatto ove questo è stato realizzato. Gli appostamenti non dovranno avere nessuna opera muraria né di fondazione o altro (platea in cemento, montanti murati ecc...) nel caso questi fossero in essere si dovrà, prima della comunicazione al Comune, provvedere ad una sollecita rimozione delle parti in muratura o non conformi alle caratteristiche di cui sopra.