" Una vittoria completa che ancora una volta, dopo i successi in Veneto, Liguria e Umbria, conferma la correttezza delle proposte FACE Italia inviate e sostenute presso le Regioni italiane". Così una nota dell'Ufficio Avifauna Migratoria Fidc commenta il successo ottenuto in Lazio, dove "un lavoro congiunto fra Ufficio Avifauna Migratoria FIdC e Ufficio Tecnico Legislativo ANLC, in collaborazione con la Regione, aveva permesso di sostenere il calendario con una dettagliata relazione tecnica completa delle motivazioni necessarie a discostarsi in diversi punti dal parere ISPRA".
Federazione Italiana della Caccia, supportata dall'avvocato Folgarelli, ha presentato una memoria ad opponendum, arricchita da un’ulteriore relazione tecnica redatta dai due Uffici sopra citati, in cui sono state analizzate in profondità le motivazioni a supporto degli scostamenti, ampliando quanto già presente nella delibera di calendario regionale, allegando inoltre una corposa serie di riferimenti bibliografici scientifici.
"La risposta del TAR - spiegano Lorenzo Carnacina e Michele Sorrenti - è stata netta e inequivocabile, affermando che la Regione Lazio ha motivato correttamente i discostamenti dal parere ISPRA". E non solo. "Una parte importante della sentenza - precisano - riguarda anche le competenze e i vari ruoli istituzionali, ribaditi in modo chiarissimo: le Regioni sono gli enti pubblici deputati alla gestione concreta della fauna, mentre l’ISPRA è un organo statale di ricerca consultivo. Le Regioni italiane sono per legge dotate di autonomia nella gestione della fauna e della caccia e per alcune precise finalità devono avvalersi dei pareri ISPRA, ma possono discostarsene con apposita motivazione, proprio perché il compito di gestire la fauna del territorio regionale è loro affidato".
In particolare "la sentenza riafferma con evidenza la correttezza dell’utilizzo della decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia e in generale assegna il ruolo decisivo ai documenti europei “KC” e “Guida Interpretativa”, inclusa la possibilità di utilizzare dati regionali, come avvenuto per il Tordo bottaccio. Ancora una volta - continuano i due tecnici Fidc - viene ribadito il senso delle definizioni SPEC, quali semplici acronimi dell’organizzazione non governativa BirdLife International assolutamente non trasferibili a valutazioni ufficiali dell’Unione Europea, e per questo la classificazione SPEC è priva di valenza giuridica".
"Dopo questa ennesima sentenza, che riconosce la correttezza delle proposte FACE Italia, auspichiamo che anche le Regioni italiane oggi non in sintonia (ad esempio Piemonte, Sicilia, Abruzzo) le prendano in seria considerazione, al fine di consentire un’attività venatoria sia alla selvaggina stanziale che alla selvaggina migratoria in linea con la legge 157/92 offrendo ai cacciatori di ogni regione le medesime opportunità".
Già pronti per la prossima stagione. "Nel ringraziare la Regione Lazio per le difese presentate con un preciso supporto tecnico ci permettiamo di chiedere dopo questa ulteriore, positiva dimostrazione giuridica, di considerare per il prossimo C.V. le proposte delle Associazioni Venatorie in termini di specie cacciabili, ovvero l’inserimento della Moretta e del Combattente, e aumento del numero di giornate di caccia in pre apertura". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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