In merito al dibattito sul Piano faunistico regionale del Lazio, scaturito dai commenti dell'ultimo editoriale pubblicato da questo portale (CACCIA LAZIO: quali certezze?), riceviamo e pubblichiamo la seguente nota dell'Ufficio Tecnico Legislativo Fauna Selvatica della Libera Caccia:
Il piano faunistico regionale è vecchio? Sicuramente, ma non è scaduto, fortunatamente e non ha una scadenza come quello di altre regioni, le quali, in legge regionale, stabiliscono un termine quinquennale o altro; quindi lo stesso è giuridicamente valido ed è sufficiente a sostenere l'attuale situazione. Nell’ultima sentenza del Tar lazio del 2014 viene testualmente riportato: "D’altro canto il Piano faunistico venatorio della Regione Lazio, approvato il 29.7.1998, non costituisce in questa sede oggetto di specifica impugnativa".
Questa frase è presente in due ordinanze del Tar Lazio e, in altre sentenze che vanno dal 2001 2010-2011-2012 e, anche sull’ultima del 2014, come mai? I ricorrenti nel lontano 2001 impugnarono il piano faunistico e il ricorso venne rigettato; successivamente tentarono anche con quelli faunistici provinciali, proprio relativi alle valutazioni d'incidenza, al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003, riferiti a rete natura 2000 con successivo decreto applicativo sui criteri minimi di protezione, del ministero dell'ambiente a firma di Pecoraro Scanio del 2007.
Tale decreto è stato recepito da tutte le regioni con legge regionale. La Regione Lazio ha integrato con apposito atto amministrativo i piani faunistici provinciali, citati dal Magistrato, nella sentenza del 2014. Queste integrazioni Provinciali, riferite alle valutazioni d’incidenza, sono relative ai criteri minimi di protezione del 2007 e, sono necessarie, come obbligo Comunitario, per poter esercitare l’attività venatoria all’interno delle Zps e Sic. Anche in questo caso i ricorrenti persero i ricorsi nella parte in cui lamentarono la mancanza della valutazione d’incidenza nelle aree rete natura 2000 e non su tutto il territorio Provinciale. E’ chiaro la valutazione d’incidenza risulta obbligatoria nelle sole aree riferite alla direttiva Comunitaria Habitat, rete natura 2000, di conseguenza, per la sola attività venatoria e soltanto in queste aree, è sufficiente l’applicazione del decreto del 2007 sui criteri minimi di protezione. La magistratura, definisce il piano faunistico regionale” un mero strumento di coordinamento di quelli provinciali preesistenti”.
L’art. 10 (Piano faunistico-venatorio regionale) della legge regionale 17/95 al comma 5 recita: “ Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e può essere modificato e/o integrato per comprovate necessità faunistico-ambientali od a seguito di sopravvenuti cambiamenti strutturali, su proposta delle Province, sentito l'INFS ed i rispettivi CTFV”. Cosa vuol dire?
Vuol dire che la normativa attuale attribuisce alle Province la facoltà, per comprovate necessità ambientali o a seguito di cambiamenti strutturali del territorio, di poter proporre una modifica al piano faunistico Regionale; ma se le stesse, ritengono che non ci siano queste esigenze, si può continuare ad andare avanti con il piano esistente in modo del tutto legittimo giuridicamente, ovviamente basta anche che una sola Provincia si astenga dal proporre cambiamenti e si resta nell’attuale situazione, fatte salve le possibili integrazioni. Tra l’altro l’art 10 non e’ imperativo, il legislatore usa il condizionale “può esser modificato e/o integrato” quindi non esiste nessun obbligo formale di proporre integrazioni e/o rinnovi. Se i ricorrenti dovessero provare di nuovo a proporre un ricorso c’è la concreta possibilità che questo venga rigettato, a tal proposito, a seguito di un rigetto da parte del Tar Liguria e successiva impugnativa presso il Consiglio di Stato, lo stesso ha ritenuto perfettamente valida la posizione della regione Liguria in regime di proroga! Esistono tra l’altro numerose sentenze, in varie regioni riguardati i Piani Faunistici che confermano l’ attuale indirizzo.
Ora, per riassumere, se si discute sull’opportunità di varare un nuovo piano faunistico dopo 16 anni, se ne può parlare, dato che la Regione ha già dato linee guida e, le province stanno lavorando per un eventuale rinnovo. A tal proposito, tale condizione è già sufficiente per un rigetto di un eventuale ricorso; ma che si venga a “raccontare” che in base alla normativa regionale, nazionale ed europea il piano faunistico del Lazio non sia legittimo, sembra una forzatura bella e buona.
UFFICIO TECNICO LEGISLATIVO FAUNA SELVATICA ANLC
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