In data 7-03-2014 con sentenza n. 387,
il TAR Liguria, ha respinto il ricorso di V.A.S. avverso al piano di prelievo selettivo del capriolo per l'anno 2013-2014. Il Tribunale in particolare ha:
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ribadito che il Piano faunistico venatorio non è scaduto,ma è valdido ed efficace;
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riconosciuto che i periodi di caccia ( M. 1/6--15/7 e 15/8--30/9; F e C0n1/1--15/3)
sono legittimi;
-affermato che la questione di leggitimità costituzionale sollevata da VAS in ordine all'art.11 quaterdecies,comma 5 d.l. n 203-2005 è infondata in quanto "l'eventuale declaratoria di incostituzionalità del comma in questione comporterebbe.....la reviviscenza del periodo unificato di caccia al capriolo che come rilevato dalle intervenienti, l'ISPRA aveva fortemente criticato come soluzione problematica sotto il profilo ambientale ed ecologico".
Quindi la caccia di selezione al capriolo in provincia di Genova riprende regolarmente, seppur per pochi giorni.
Adriano Zanni, Presidente ATC GE1 ha dichiarato che questa è una importante vittoria del diritto e della corretta gestione operata dalla Provincia di Genova e dagli Ambiti territoriali di caccia, purtroppo una volta di più viene messo in luce la totale "ignoranza" in materia di fauna selvatica e biodiversità da parte dei soliti noti, interessati solo a passerelle pseudo politiche a spese dei cacciatori.
Francesco Bruzzone, cacciatore e capogruppo Lega Nord nel Consiglio Regionale della Liguria, ha così commentato: "Esprimo soddisfazione per quanto deciso dal TAR. Ancora una volta, il tribunale dà ragione, nel merito, alle istituzioni sulle disposizioni in materia di caccia, dando invece torto a certi cosiddetti ambientalisti che, anziché lavorare davvero per tutelare l'ambiente, fanno un uso strumentale dei ricorsi alla magistratura amministrativa, al solo fine di ottenere sospensive".