Il TAR Veneto con ordinanza n. 317 del 7 marzo 2014, accogliendo l’eccezione sollevata da Federazione Italiana della Caccia nazionale e provinciale di Vicenza ed altri, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. 50/93 come modificato dall'art. 22 della legge reg. n. 37/97 che ammette anche i rappresentanti di associazioni riconosciute a livello regionale fra i componenti dei Consigli Direttivi degli organismi gestionali venatori.
Il Tribunale amministrativo ha infatti deciso di rimettere la questione alla suprema corte argomentando che “…il legislatore regionale ha statuito, nella materia, oltre la possibilità ad essa assegnate dal legislatore nazionale con la legge citata, così da eccedere, nell’adozione della norma contestata (art.21 della Legge Regionale del Veneto n.50/1993 e s.i.m.) nella potestà legislativa prevista e disciplinata, oltre che dalla norma nazionale (l’art. 14, comma 10 della L. 157/1992), anche da quella costituzionale di cui all’art.117, lettera s), della Carta, che statuisce una potestà legislativa esclusiva a favore del legislatore nazionale nella disciplina e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, come è quello relativo al settore venatorio nel suo complesso […]”.“La scelta del legislatore nazionale – prosegue l’ordinanza del TAR Veneto – espressa nell’art. 14, comma 10, della Legge citata è, con riferimento alle caratteristiche strutturali richieste nelle associazioni venatorie rappresentative, chiara ed univoca.In altre parole il sodalizio venatorio deve fornire adeguate e puntuali garanzie funzionali e gestionali, oggetto di verifica dall’autorità statuale attraverso costanti e continui controlli connessi e conseguenti alla peculiarità e pericolosità dell’attività in sé esercitata, controlli che, invece, sono assenti per le associazioni venatorie a carattere locale.
Sotto il profilo della rilevanza dell’eccezione di incostituzionalità, il Collegio osserva innanzitutto come il principio della gerarchia delle fonti normative nazionali non consente di prescindere da una legge regionale contraria a una legge statale quando la prima è successiva alla seconda, come sovviene nella fattispecie concreta.In conclusione appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 della Legge Regionale del Veneto n.50/1993 e s.i.m. per violazione dell’art. 117, lettera s), della Costituzione, in uno con l’art. 14, comma 10 della L. 157/1992, perché sarebbe possibile e necessario annullare i provvedimenti impugnati se la Corte Costituzionale annullasse, in parte qua, l’art. 21 della Legge Regionale del Veneto n. 50/1993 e s.i.m.Il presente ricorso deve dunque essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ed ogni conseguente statuizione”.
In breve, per il TAR, la Regione non può sostituirsi allo Stato nel decidere le caratteristiche necessarie ai rappresentanti delle associazioni venatorie per poter far parte degli organi direttivi di ATC, CA e RA, caratteristiche che solo le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale possiedono.Non resta adesso che attendere la decisione in merito della Corte Costituzionale.