Riceviamo e pubblichiamo:
PER IL TAR BRESCIA IL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE NEL 2004, LE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E IL PIANO FAUNISTICO DI BERGAMO SONO PIENAMENTE LEGITTIMI. RESPINTO IL RICORSO DEL WWF
Si chiude finalmente il ricorso 1191/2012 con cui il WWF aveva impugnato il calendario venatorio della Provincia di Bergamo, o meglio le disposizioni integrative al calendario regionale, e in cui il bersaglio principale era la Legge Regionale 17/2004 (il cd. Calendario Regionale), alcune previsioni della Legge Regionale 26/93 e il piano faunistico della Provincia di Bergamo, approvato a luglio 2013 e immediatamente oggetto di impugnazione da parte del WWF nel medesimo ricorso.
Il procedimento vedeva schierate la Provincia di Bergamo e la Federcaccia Provinciale di Bergamo fianco a fianco nella difesa del calendario. Federcaccia inoltre, pur avendo impugnato il piano faunistico per sotto alcuni profili, in questo procedimento sosteneva l’infondatezza delle tesi del WWF in merito alle loro pretese pianificatorie.
Il TAR Brescia, definitivamente pronunciando in merito ha disatteso di fatto tutte le richieste del WWF e integralmente confermato l’ordinanza cautelare resa nel novembre 2013. E si è pronunciato anche sulla validità del calendario regionale, accogliendo in buona parte le tesi di Federcaccia.
Come propugnato da Federcaccia è stato acclarato che la il Calendario Regionale della Lombardia è stato sì approvato con legge, ma che il relativo provvedimento non contiene un calendario annuale, ma è invero una legge quadro che detta regole sulla stagione venatoria in termini generici di orari di caccia, giornate esercitabili (modificabili solo previo parere ISPRA rispetto al dettato nazionale), sui carnieri massimi giornalieri, sull’allenamento dei cani da caccia e sui periodi massimi di caccia, modificabili dalle Province che si devono dotare del relativo parere ISPRA. Secondo il TAR dunque la validità del calendario non dipende dal fatto che a monte vi sia una leggere regionale piuttosto che un atto amministrativo, bensì dal fatto che l’intero insieme regolamentare legge regionale – atti integrativi regionali e provinciali siano rispettosi delle direttive comunitarie. È stata dunque respinta l’eccezione di incostituzionalità della Legge lombarda, che comunque sarebbe rispettosa dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà propri degli atti amministrativi.
E del resto la Provincia di Bergamo si era dotata di tutti i necessari pareri ISPRA al fine di predisporre il calendario di dettaglio.
Sono state riconosciute legittime anche le 15 giornate in cui i cacciatori che esercitano la caccia vagante possono esercitare la caccia da appostamento – in via esclusiva per le giornate prescelte – e viceversa.
L’unico motivo di ricorso accolto riguarda la caccia sulla neve: le Province lombarde non potranno consentirla in territorio delle comunità montane che non ricada nella zona faunistica delle alpi.
E’ stato sancito che, anche in assenza di piano faunistico regionale, le Province potevano legittimamente adottare i propri piani provinciali e i rispettivi calendari.
È stato sancito che i calendari venatori non sono atti che devono essere assoggettati a Valutazione di Incidenza Ambientale, cosa invece richiesta dal WWF.
Quanto alla pianificazione faunistica sono stati respinti tutti i motivi di ricorso presentati dal WWF: fra le tante, pienamente legittime sono le zone di tutela lungo le rotte di migrazione in cui la Provincia, su richiesta delle associazioni venatorie, ha vietato solo la caccia alla selvaggina migratoria, consentendo la caccia alla selvaggina stanziale e la loro modifica non doveva essere sottoposta a VINCA, come da sempre sostenuto dal mondo venatorio.
E se il TAR ha rigettato anche i ricorsi presentati dal modo venatorio avverso alcune scelte pianificatorie della Provincia e, soprattutto, alcune imposizioni derivanti dalla Regione Lombardia, questa sentenza rimane una grande vittoria per la i cacciatori bergamaschi e lombardi: i primi dopo ben dieci anni possono leggere una sentenza che dichiara la validità del piano venatorio. I secondi vedono sana e salva la propria legge quadro su modi e tempi di caccia.
Avv. Lorenzo Bertacchi
Presidente FIDC Prov. di Bergamo