Contro i danni della fauna selvatica nel 2013 il Veneto ha approvato, a larghissima maggioranza, una legge che ha previsto la possibilità di affidare ai cacciatori le operazioni di contenimento straordinario nelle zone in cui è preclusa l'attività venatoria. La legge (n. 6 del 23 aprile 2013), era stata però impugnata dal Governo e portata in giudizio per presunta illegittimità costituzionale.
La Corte si è espressa proprio in questi giorni, stabilendo l'effettiva incostituzionalità della parte in cui si concede l'accesso all'attività del contenimento oltre ai soggetti abilitati, anche a tutti i cacciatori residenti nell'Atc, in forza dell’art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993, che consente questa attività agli operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, purchè coordinati dal personale di vigilanza. La Corte ha riconosciuto il contrasto esistente con l’art. 19, comma 2, della legge n.157 del 1992, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.
La Corte ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della stessa legge in cui si stabilisce che, ove accertata (dall'Ispra) l'inefficacia dei metodi ecologici per il controllo della fauna nelle zone vietate alla caccia, il Presidente della Giunta, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, possa nominare un commissario ad acta per provvedere a mettere in pratica azioni di contenimento, sostituendosi così agli enti gestori. Il ricorso governativo sosteneva che in tal modo la Regione ha ampliato le ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con i divieti espressi dalla legge n. 157. Cosa ritenuta inesatta dalla Corte costituzionale. “E' evidente – dice la Corte – che la sostituzione dell’ente inadempiente potrà venire disposta al solo fine di esercitare una funzione che a quest’ultimo è già attribuita dalla legge, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite da quest’ultima”.
"Né - continua la Corte - la disposizione impugnata consente di ipotizzare, come sembra paventare il ricorrente, che il potere sostitutivo possa venire esercitato rispetto ad ambiti riservati alla competenza dello Stato, dato che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi all’attuazione della legge regionale n. 6 del 2013, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dello stesso art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992”. © RIPRODUZIONE RISERVATA Vai alla sentenza Leggi anche: Veneto: legge danni fauna affida contenimento ai cacciatori anche nei Parchi |