Con la sentenza definitiva del Tar, arrivata venerdì 16 maggio, la Regione Liguria incassa la vittoria finale sul calendario venatorio 2013 - 2014, almeno per una buona parte dei motivi portati in giudizio. La vera battaglia infatti si è giocata sui tempi di caccia. I discostamenti dalle date di apertura e chiusura suggerita dall'Ispra per diverse specie, secondo i giudici, sono stati correttamente motivati (anche grazie al lavoro di raccolta dati dei cacciatori e delle loro associazioni), crolla quindi tutto l'impianto accusatorio delle associazioni animaliste (Wwf, Lac e Vas).
La decisione, in linea con la precedente pronuncia, ha respinto i motivi di ricorso delle Associazioni ambientaliste relativi a: date di apertura/chiusura della caccia per le singole specie animali; modalità di riconsegna del tesserino venatorio; sottoposizione del Calendario a valutazione ambientale strategica; validità del Piano faunistico-venatorio; legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, l.r. n. 29/1994 (efficacia Piano faunistico fino ad approvazione del nuovo) e dell'art. 3, l.r. n. 27/2012 (numero delle giornate settimanali di caccia).
Il Tribunale ha espressamente dato atto che la Regione – per il Calendario 2013/2014 – si è talvolta discostata dal parere ISPRA motivando in modo congruo e approfondito. Il Tar - dicono gli avvocati Andrea Mozzati e Pietro Balletti, ha, inoltre, respinto l'eccezione di controparte tesa a far estromettere dal giudizio le Associazioni venatorie.
Il Tar però, sempre in linea con i propri precedenti pronunciamenti, ha accolto alcune censure, riguardanti il divieto di caccia per il porciglione; l'illegittimità delle due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre/novembre con riferimento soltanto a quelle specie avicole (circa il 10% del totale) differenti da colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena; l'allenamento dei cani a partire dal 15 agosto (anziché dal 1° settembre); il divieto di utilizzo di munizioni al piombo per la caccia agli ungulati nelle zone umide.
Probabilmente per evitare in futuro altri ricorsi palesamente pretestuosi, questa volta il Tribunale amministrativo ha affermato di voler definire "in modo consolidato un preciso orientamento giurisprudenziale". Inoltre ha respinto tutte le censure ambientaliste relative ai successivi provvedimenti emessi dalla regione dopo la sospensione del calendario, fornendo un'attenta interpretazione del passaggio inserito nella legge regionale con cui si prevede la possibilità per la Regione di adottare nuovi Calendari "sostitutivi/transitori" che recepiscano le indicazioni dettate dal Giudice amministrativo in sede cautelare.
In particolare il T.A.R. (pagg. 24-28, sentenza) ha ritenuto che: ove non vengano introdotti nel Calendario "sostitutivo/transitorio" nuovi profili, non occorre acquisire né il parere ISPRA, né quello della Commissione faunistico-venatoria regionale; qualora il decreto/ordinanza del T.A.R./Consiglio di Stato non indichi i vizi di illegittimità dell'atto, la Regione può adottare il Calendario "sostitutivo/transitorio" facendo riferimento alle precedenti decisioni del T.A.R.; il procedimento di approvazione del Calendario Venatorio "sostitutivo/transitorio" può essere reiterato più di una volta.In tal senso sono state respinte tutte le motivazioni sollevate dalle Associazioni ambientaliste sui Calendari "sostitutivi/transitori" adottati dalla Regione nel periodo tra il 15/10 e il 20/11. |