Come per le scorse annate venatorie, anche per la stagione 2014 2015 l'Anlc Umbra proporrà alla regione di autorizzare la caccia in deroga allo storno. In collaborazione con l’Ufficio Tecnico Legislativo Fauna Selvatica Nazionale – dice una nota di Anlc - è infatti in prossimità di arrivo la stesura di un documento completo in tutte le sue parti, che terrà conto delle recenti modifiche all’Art. 19 bis della Legge 157/92 e delle indicazioni della Commissione Europea circa l’utilizzo del prelievo in deroga secondo l’articolo 9 comma 1 lettera c).
"Partendo dalle ultime sentenze della Corte di Giustizia Europea - spiega Anlc - si può notare come la principale problematica per usufruire del prelievo in deroga sia soprattutto quello delle motivazioni per l’utilizzo di questa pratica, oltre a questo però vengono fatte osservazioni anche sulle modalità di espletamento dell’esercizio stesso della deroga. Partendo proprio da queste ultime osservazioni, per poi ritornare al vero “nocciolo” del problema, la Libera Caccia Umbria di concerto con l’Ufficio Tecnico Legislativo Nazionale ritiene di aver trovato la strada giusta per una piena applicazione del prelievo in deroga secondo lettera c) soddisfacendo tutte le richieste in oggetto:
I SOGGETTI ABILITATI AL PRELIEVO IN DEROGA: Poiché la caccia in deroga è considerata una forma in via del tutto eccezionale non è possibile autorizzare la totalità dei cacciatori al prelievo stesso. Al fine di avere un quadro chiaro e privo di vuoti e, soprattutto per un esatto calcolo della modica quantità di selvatici prelevabili, è obbligatorio che il cacciatore che intendesse partecipare al prelievo in deroga presenti apposita richiesta entro un tempo stabilito (indicativamente luglio/agosto) in modo da poter identificare chi e quanti sono i cacciatori da autorizzare.
PERIODO DEL PRELIEVO IN DEROGA: La caccia a determinate specie in regime di deroga non può ovviamente essere esteso a tutto il periodo della stagione venatoria, ma deve essere ridotto ad arco temporale ristretto e ben definito. Il prelievo di alcune specie non deve superare i 60 giorni e dovrebbe coincidere con il periodo di migrazione salvaguardando il periodi svernamento.
LUOGHI DEL PRELIEVO IN DEROGA: Altra condizione che deve essere soddisfatta per l’utilizzo del prelievo in deroga è la cosiddetta “circostanza di luogo”. Fino ad ora si sono considerati gli ATC come luoghi circostanziati atti allo svolgimento della deroga. Già nelle precedenti richieste fatte dalla nostra Associazione, di concerto con l’Ufficio Tecnico Legislativo Nazionale, si era ulteriormente ridotto lo spazio dedicato per ogni cacciatore ritenendo l’intero territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia troppo esteso per garantire un adeguato controllo e, soprattutto, per soddisfare i criteri della normativa in fatto di deroga. A tal proposito si era proposto che il cacciatore che ne fa richiesta al momento della presentazione dell’apposita domanda indichi un numero massimo di 3 Comuni dove espletare la stessa riducendo così la “circostanza di luogo”. In questa maniera gli Enti preposti avrebbero un quadro completo al fine di gestire le risorse umane preposte al controllo.
MODALITA’ DEL PRELIEVO IN DEROGA: Al fine di rispettare la normativa che disciplina l’uso delle deroghe è necessario indicare anche le modalità di caccia. Il prelievo dovrà avvenire esclusivamente attraverso l’appostamento fisso e temporaneo al fine di garantire la tempestiva individuazione del soggetto che partecipa la prelievo da parte degli Organi di Polizia . Non è quindi possibile, per ovvie ragioni, prevedere la modalità della caccia vagante.
CONTROLLO DEI CARNIERI: Una parte fondamentale della normativa in tema di deroga è quella del controllo numerico dei capi abbattuti. Le Regioni che nel passato hanno usufruito del regime di deroga hanno optato per la segnatura dei capi alla fine della giornata di caccia. Questa soluzione non soddisfa in nessuna maniera le regole che disciplinano la materia: una volta che il capo viene abbattuto deve essere tempestivamente segnato su un apposito modulo. Tuttavia in alcune sentenze della Corte Europea viene indicato come necessario la “tempestiva” comunicazione dei capi prelevati al fine di non superare il contingente assegnato. Riteniamo che l’esperienza avvenuta nello Stato di Malta, dove l’immediata comunicazione del capo abbattuto avveniva tramite un Sms inviato presso un sistema informatico sia una via troppo dispendiosa e di difficile applicazione.
La soluzione più ovvia - conclude Anlc Umbria - è mutuata dall’esperienza della caccia di selezione dove appena effettuato un prelievo viene apposto un apposito “bollo” al capo abbattuto. Nel caso specifico, trattandosi di volatili, la via più praticabile sarebbe quella di fornire a tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga, un numero pari alla quantità di capi abbattibili di anelli da apporre alla zampa del volatile. Così facendo anche gli organi preposti ai controlli potranno verificare immediatamente se il cacciatore sia in regola o meno.