esclude dalla tutela, oltre che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole, anche le forme inselvatichite del piccione domestico e le specie alloctone non appartenenti alla fauna originaria della regione Paleartica;
sancisce il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall'INFS di Ozzano Emilia (BO);
Abroga altresí il comma 4 per consentire la possibilità di catturare e di detenere per l'utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dall'attuale 157/92;
nel ribadire la possibilità di catturare e di detenere per l'utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dall'attuale 157/92, prevede la sostituzione dell'obbligo di detenzione dei richiami vivi con l'anello inamovibile con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province competenti;
riporta l'I.N.F.S. sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'attuale normativa lo colloca sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente;
nel ribadire che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all'attività venatoria non deve superare il 30% (20% in Zona Alpi), obbliga lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a riperimetrare le aree protette e riportarle alla percentuale prevista dalla legge, inserendo le aree demaniali nella programmazione faunistico venatoria;
stabilisce altresí che l'addestramento cani con sparo all'interno dei campi addestramento appositamente autorizzati non è considerata come attività venatoria e puó quindi essere esercitata anche fuori dai periodi di caccia previsti dall’art. 18.
elimina l'obbligo della scelta di caccia in via esclusiva che imponeva al cacciatore di scegliere preventivamente quale forma di caccia esercitare in via esclusiva (Vagante in zona alpi, da appostamento fisso, nell’insieme delle altre forme previste nell’attività venatoria programmata), adeguando altresí i massimali per la copertura assicurativa;
riconferma, in sostanza, quanto previsto dalla normativa vigente, chiarendo che è consentito l’uso del fucile a tre colpi con canna ad anima liscia (due nel caricatore o serbatoio ed uno in canna), ed attestando l'utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice. Si specificano altresí le norme per l’utilizzo dell’arco;
sancisce il diritto per ogni cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza venatoria. Oltre a questo il cacciatore puó usufruire di un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria;
inserisce altresí il concetto di fauna selvatica come risorsa che puó contribuire ad incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo;
specifica che il divieto di esercizio venatorio vale nei frutteti specializzati fino alla data del raccolto;
riconosce alle aziende agri-turistico-venatorie la possibilità di esercitare le attività consentite per tutto l’anno;
inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo un arco temporale massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio. L'apertura per alcune specie puó essere anticipata dalle regioni alla terza decade di agosto. Si inseriscono alcune specie (come le oche ed il piccione selvatico) nell'elenco delle specie cacciabili dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall'Unione europea nell’Allegato II/II della Direttiva CEE 409/79;
Vengono altresí eliminate le giornate di silenzio venatorio (martedí e venerdí), dal momento che l'Italia è l'unico paese in Europa ad adottare questa insensata restrizione. Il cacciatore potrà scegliere tre giornate di caccia tra le sette disponibili nell'arco della settimana;
Prevede che le tre giornate settimanali a scelta sono integrabili con altre due giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre;
prolunga la giornata di caccia ad un'ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione agli ungulati, anche per la caccia da appostamento agli acquatici ed ai turdidi;
favorisce un maggior coinvolgimento del mondo venatorio nell’attuazione dei piani di controllo delle specie dannose, sempre con il coordinamento delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;
autorizza il trasporto delle armi, purchè scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all'interno dei parchi e delle aree protette (cosa attualmente vietata dalla l.s. 394/91 sulle aree protette);
modifica il divieto previsto dall'attuale normativa, consentendo l'esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall'Allegato IV della Direttiva CEE 409/79;
consente la caccia da appostamento con terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita solo nella Zona faunistica delle Alpi;
consente la caccia agli uccelli acquatici nei terreni allagati dalle piene di fiume;
chiarisce la legittimità dell'uso degli zimbelli, si sancisce la legittimità dell'uso come richiami dell'anatra germanata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento;
conferma la possibilità di acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica purchè legittimamente abbattuti o detenuti;
limita il divieto di caccia su tutti i valichi montani alla sola selvaggina migratoria, permettendo quindi la caccia alla selvaggina stanziale;
stabilisce l'obbligo di superare apposito corso sulla “responsabilità del cacciatore con l’arco” su standard internazionale IBEP (International Bowhunter Education Program) e superato la prova teorica e pratica;
inserisce i danni provocati dalla nutria tra quelli indennizzabili;
specifica che a tutti gli agenti con compiti di vigilanza è vietato l’esercizio dell’attività venatoria durante l’esercizio delle loro funzioni;
prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate "minori".