La Corte Costituzionale, come già analogamente successo per la Liguria, a maggio ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale piemontese nella parte in cui concedeva la possibilità di cacciare nelle aree contigue ai cacciatori iscritti agli Atc che vi ricadono. Cosa che stride con la legge quadro sui Parchi che consente questa possibilità ai soli residenti nei comuni dell'area.
A tal proposito il Responsabile di Vigilanza Gianni Abbona (Aree protette del Po e della Collina Torinese), tramite il sito dei Parchi italiani (Parks.it) informa i cacciatori che per il momento, la situazione torna ad essere quella antecedente alla L.R. 11.
Pertanto in Area Contigua nella stagione venatoria 2014/15, salvo nuovi interventi legislativi, potranno cacciare soltanto i residenti dei comuni dell'Area Contigua, che sono i seguenti: Baldissero, Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazze', Moncalieri, Monteu Da Po, Nichelino, Orbassano, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Da Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Venaria, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone.
I cacciatori residenti in uno di questo comuni possono cacciare in tutti i territori dell'Area Contigua, ovviamente a condizione di avere l'iscrizione ai relativi ATC, senza riguardo alla Provincia. Ad esempio il residente di Saluggia (VC) può cacciare anche a Carignano (TO) o Casalgrasso (CN), perché si tratta sempre di Comuni della medesima Area Contigua del Parco del Po e Collina Torinese.
Più fortunati sono i residenti del Comune di Casalgrasso, in quanto comune compreso nelle aree contigue sia del Parco del Po Torinese, sia del Parco del Po Cuneese. Pertanto, ferma restando l'iscrizione ai relativi A.T.C., potrebbero cacciare in tutte due le Aree Contigue. Lo stesso dicasi per i residenti di Crescentino e Verrua Savoia, per quanto riguarda i Parchi del Po Torinese e Vercellese-Alessandrino.
Per il momento la tabellazione dei confini dell'Area Contigua non è obbligatoria e neppure si sa se e chi dovrebbe effettuarla. L'unico obbligo per i soggetti gestori, ai sensi della L.R. 19/09, è quello di assicurare la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle Aree Contigue. L'Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese assolve questo compito fornendo le carte topografiche delle Aree Contigue, pubblicandole sul proprio sito internet.
Altre limitazioni riguardano le aree ricadenti nella rete Natura 2000
Per quanto invece riguarda i S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), le Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) e le Z.N.C. (Zone Speciali di Conservazione), - ricorda Abbona - la Regione Piemonte ha deliberato di approvare le misure di conservazione per tali aree, emanando alcune norme di protezione generale ed altre valide esclusivamente per alcune di queste aree o anche soltanto per una specifica area.
Ovviamente alcuni divieti e prescrizioni riguardano anche il mondo venatorio, ed in particolare, ai sensi dell'art. 3, sia nel S.I.C. del Mulino Vecchio, sia in quello del Bosc Grand è vietato: comma s "svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009" comma t "nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4", ai sensi dell'art. 22 c. d, nel solo S.I.C. del Mulino Vecchio è inoltre vietato l'uso di munizionamento al piombo.
Occorre inoltre sapere che:
Le norme citate valgono esclusivamente per i S.I.C. gestiti dall'Ente Parco, mentre per altri S.I.C. o Z.P.S. o Z.N.C. occorrerà consultare le norme specifiche, che potrebbero essere più o meno stringenti o diverse a seconda delle necessità di protezione dei vari siti; sarà quindi bene contattare i soggetti gestori dei vari siti protetti, prima di avventurarsi a cacciare.
• La responsabilità è sempre personale, sia che vi sia stata un informazione sufficiente o meno; da aprile 2014 le prescrizioni contenute nelle norme di conservazione sono pienamente valide e il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta una sanzione di 1000 €.
• Per evitare contestazioni e sanzioni, i cacciatori all'ingresso del S.I.C. del Mulino Vecchio dovranno armare il fucile con il munizionamento senza piombo. Non sarà ovviamente sufficiente avere tale munizionamento in cartucciera. Per evitare inutili discussioni, è pertanto consigliato acquistare cartucce con ben specificato sopra che sono cartucce senza piombo.
• Per facilitare la conoscenza della perimetrazione del S.I.C. sono state posizionate tabelle permanenti.
Come vedete la situazione è in continua evoluzione. Per eventuali chiarimenti - conclude Abbona - non esitate a chiamare il Servizio Vigilanza del Parco al numero 01164880164.