Il ministro Galletti ha tenuto fede agli impegni presi con gli animalisti. E' appena stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il fantomatico decreto che riguarda l'utilizzo dei richiami vivi nella caccia da appostamento, ma anche una forte penalizzazione per la caccia al cinghiale.
Questo il testo dell'art. 16 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91.
ART. 16
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/E1TE1 - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)
1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;
b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo
bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia
non possono contenere piu' di due cartucce.».
3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica; che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se
importati dall'estero.».