"Le date di apertura e chiusura generale - rispettivamente il 21 settembre e il 31 gennaio, sono individuate dalla legge quadro nazionale 157 del 1992. Conseguentemente, il “no” delle associazioni ambientaliste è del tutto strumentale e non ha fondamento logico e nè giuridico". E' quanto dichiara Michele Lisi (Presidente Anlc Puglia) a commento delle prese di posizione di Italia Nostra, Lav, Lac e Enpa e Lipu, dopo che, ricorda Lisi "nell’ultimo Comitato tecnico faunistico Regionale, calendario e programma sono stati stati votati a maggioranza, con il voto contrario della sola Lipu, che non è in alcun modo in contrasto con quanto previsto dalla legge nazionale e comunitaria e dalla giurisprudenza".
"Infatti - continua Lisi - è opportuno sottolineare ciò perchè il Tar Lazio nella recentissima sentenza 01845/2014 non solo ha ribadito che la funzione istituzionale dell’Ispra non può essere quella di sostituirsi alle amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, e ha peraltro specificato che “il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall’amministrazione regionale, la quale ha soltanto l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l’hanno condotta a non osservarlo".
Un’ulteriore puntata, insomma, della guerra continua sulla caccia in Puglia. "Il calendario venatorio - ribadisce Lisi per le associazioni di settore - è conforme a quanto previsto dalla legge italiana e comunitaria nonché dalla giurisprudenza amministrativa e conseguentemente le opinioni formulate dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono destituite da qualsivoglia sostegno giuridico".