I chiarimenti dell'assessorato regionale del Veneto sulla detenzione dei richiami vivi, richiesti dal mondo venatorio e dalla provincia di Vicenza, sono arrivati con una nota del 24 giugno, che risponde ad alcuni quesiti specifici. Eccoli:
a) "Visto l'art. 20, comma 8, della L.R.50/93, è ammessa, oppure no, una detenzione superiore al limite massimo di richiami utilizzabili durante l'esercizio venatorio?"
Il parere reso dalla Sezione Affari Legislativi conferma l’impossibilità di attribuire all’art. 20, comma 8 della L.R.n.50/93 finalità derogatorie rispetto alle chiare disposizioni recate dall’art.5, comma 2 del
la Legge 157/92 in materia di detenzione di richiami di cattura. La risposta, sul punto, non può pertanto che essere negativa.
b) “Come risolvere, ai fini della compilazione del modulo, il caso dei numerosi cacciatori che detengono più di 40 o di 10 richiami, o che si sono trovati con un surplus in conseguenza della loro decisione di cambiare la forma di caccia?”
La risposta può essere formulata sulla base del richiamato parere reso dalla Sezione Affari Legislativi: icacciatori che detengono più di 40 (appostamento fisso) o più di 10 (appostamento temporaneo) richiami di cattura, o che si trovano con un surplus in conseguenza della loro decisione di cambiare la forma di caccia, sono tenuti alla riconsegna al Centro di raccolta provinciale che a suo tempo li ha ceduti.
c) “La mancata consegna del modulo compilato equivale a dichiarazione di non possesso di richiami. In
tal caso il cacciatore potrà utilizzare i richiami effettivamente posseduti?
Nel caso di mancata consegna del modulo compilato i l cacciatore potrà utilizzare solo:
- richiami di allevamento acquistati in data successiva alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione cartacea o della dichiarazione mediante registrazione vocale via telefono di cui alla dgr n.500 del 4.4.14;
- richiami di allevamento posseduti in virtù di contratto di comodato con data di sottoscrizione successiva alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione cartacea o della dichiarazione mediante registrazione vocale via telefono di cui alla dgr n.500 del 4.4.14;
- richiami di cattura posseduti in virtù di contratto di comodato con data di sottoscrizione successiva alla
data di scadenza per la presentazione della dichiarazione cartacea o della dichiarazione medianteregistrazione vocale via telefono di cui alla dgr n.500 del 4.4.14.