La regione Lazio in queste ore ha pubblicato il testo del Calendario venatorio 2014 - 2015. Il calendario è accompagnato da un'articolata motivazione del distaccamento dal parere Ispra per alcune specie.
L'Ispra in particolare critica le scelte della Regione sull'apertura al 21 settembre alle specie Fagiano, Quaglia, Alzavola, Canapiglia, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Codone, Fischione, Moriglione, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Beccaccino, Frullino e Pavoncella (anziché il 1° di ottobre); sulla chiusura della caccia a Alzavola, Canapiglia, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Codone, Fischione, Moriglione, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Beccaccino, Frullino, Pavoncella il 31 gennaio, anziché il 20 gennaio; sulla chiusura della caccia al Fagiano il 30 dicembre, anziché il 30 novembre; sula chiusura della caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena il 31 gennaio, anziché il 10 gennaio; sulla chiusura della caccia alla Beccaccia il 19 gennaio, anziché il 31 dicembre; e sulla possibilità di esercitare la caccia al Colombaccio dal 1° gennaio e a Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia dal 21 gennaio in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento; la mancanza di piani di prelievo per la starna ed il limite di carniere stagionale per l’Allodola fissato in 100 capi anziché 50 capi.
Dal canto suo la Regione, afferma che le osservazioni di Ispra non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. "La parte di osservazioni critiche che si possono “dedurre” a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, starna, ecc. - si legge nel Decreto della Regione - non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l’ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali della Regione Lazio, tra l’altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico - venatoria assunte dall’Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali con i rispettivi Piani faunistico-venatori e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia. Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione del l’adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell’ambito delle istruttorie sottese all’approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” dagli archi temporali fissa ti dalla legge quadro nazionale".
"Per le specie stanziali - continua il rapporto della Regione - l’ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche a monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consentono di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92".