Lunedì 14 luglio, la Regione Toscana ha approvato la delibera che autorizza la caccia in deroga allo storno e al piccione, secondo l'articolo 37bis della legge regionale 3/1994. Il prelievo sarà possibile al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, solo nei soli territori dei Comuni che hanno certificato i danni causati alle coltivazioni. Potranno cacciare solo i cacciatori residenti, solo nella forma dell'appostamento e senza l'uso di richiami delle specie di riferimento. Il prelievo è consentito per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (prima giornata utile di caccia – 14 dicembre 2014) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici. I cacciatori dovranno segnare i capi abbattuti sul tesserino subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale che dovrà essere riconsegnato al Comune di residenza al termine della stagione venatoria.
CACCIA IN DEROGA ALLO STORNO:
Il prelievo allo storno dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: a. solo nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti a maturazione tardiva, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; b. solo in presenza del frutto pendente e negli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture. In totale sono 60.000 i capi di storno complessivamente prelevabili in Toscana nel 2014 così ripartito fra le Province interessate:7.500 capi a Firenze, 5.700 capi a Livorno, 3.700 capi a Lucca, 3.700 capi a Massa Carrara, 6.200 capi a Pisa, 16.500 capi a Pistoia, 850 capi a Prato e 15.850 capi a Siena. La deroga dovrà quindi essere sospesa al raggiungimento del numero di capi massimo prelevabile.
CACCIA IN DEROGA AL PICCIONE:
Il prelievo del piccione (Columbia Livia varietà domestica) deve essere effettuato con le seguenti modalità: a. solo negli appezzamenti in cui sono presenti le coltivazioni di cereali, proteaginose e oleproteaginose, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, in presenza di coltura in atto e in presenza di sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture; b. in prossimità dei centri aziendali di stoccaggio e dei centri di conferimento delle produzioni agricole, per un raggio di 200 metri, fatto salvo il rispetto delle distanze dai luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente (i magazzini di stoccaggio delle granaglie devono garantire l’occlusione degli accessi alle finestre con rete di maglia adeguata nonché porte basculanti anche in materiale plastico eventualmente provviste di sensori per l’attivazione automatica al transito dei mezzi).
DOVE SI CACCIA:
I comuni interessati dalla deroga allo storno sono:
Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline Valdarno, Fucecchio, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano Val di Pesa, Vicchio e Vinci.
Provincia di Massa Carrara;- Aulla, Carrara, Fivizzano, Massa, Mulazzo e Pontremoli.
Provincia di Lucca: Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia e Porcari.
Provincia di Pisa: Calci, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Lari, Pisa, Pomarance, Pontedera, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e Volterra.
Provincia di Pistoia: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano.
Provincia di Prato: Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Prato.
Provincia di Siena;- Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chianciano, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Siena e Sinalunga.
Provincia di Livorno: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo e Suvereto.
Il prelievo del piccione è invece limitato ai seguenti comuni:
Provincia di Lucca: Altopascio, Capannori, Lucca, Massarosa, Pietrasanta e Porcari.
Provincia di Pistoia: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile,
Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata e Serravalle Pistoiese.
Provincia di Siena: Castellina in Chianti, Cianciano Terme, Chiusi, Colle di Val D’Elsa e Montepulciano.
I cacciatori dovranno comunicare alla Provincia di residenza il numero dei capi di storno abbattuti in deroga entro il termine ultimo del 10 novembre 2014, in modo da permettere il monitoraggio regionale dei capi abbattuti entro 17 novembre 2014.
Ne giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo potrà avvenire solo nelle province dove si effettua l’apertura anticipata della caccia e limitatamente ai territori comunali indicati, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle ZPS.