Negli scorsi giorni la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 19 della Legge regionale campana 15/03/2011, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), che disponeva la possibilità per la Giunta di disciplinare il calendario venatorio con dispositivo di legge triennale, anzichè annuale. La sentenza, tutt'altro che inaspettata, non fa che ricalcare ciò che analogamente era già stato disposto per le leggi della regione Liguria, Abruzzo, Marche e Toscana.
Anche in questo caso la Corte ha ravvisato un contrasto con le disposizioni statali di cui all’art. 18, commi 2, 3 e 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) richiedono che il calendario venatorio sia approvato con cadenza annuale. In realtà la Regione si era già adeguata pubblicando calendari venatori con validità annuale.