Sul Decreto 91 i membri delle Commissioni Ambiente e Attività Produttive alla Camera hanno presentato le loro proposte emendative, che riguardano anche il tema dei richiami vivi. La Lega Nord, con l'emendamento 16.4 a firma degli onorevoli Grimoldi, Borghesi, Allasia, Caon, propone di riscrivere l'intero articolo 16 sostituendolo con la trascrizione dell'articolo 20 della legge europea 2013, già approvato dalla Camera a larga maggioranza, che sottopone le catture degli uccelli uso caccia al regime di deroga (articolo 19 bis). Decadrebbe quindi la parte, passata al Senato, nella quale si stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, siano definiti i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura, regole e condizioni per il controllo, le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali e criteri per la definizione delle quantità. Il tutto tramite ulteriore decreto che dovrà essere recepito dalle leggi delle regioni.
Confermare quanto passato in Senato, secondo la Lega “sarebbe un grosso errore e di fatto oltre a condannare e cancellare una secolare tradizione rurale e venatoria, scriverebbe la parola fine alla cattura degli uccelli a fini di richiamo con i Roccoli”. Le regioni sarebbero private del loro potere decisionale e di contro aumenterebbe il peso dell'Ispra, che – dice Marco Bassolini Responsabile nazionale caccia Lega Nord – continua ad essere ostile al mondo venatorio. Infine vincolare la deroga ad un decreto del Presidente del Consiglio e rendere obbligatorio un censimento per la gestione numerica dei richiami vivi, è, secondo il Carroccio, un folle progetto che deve essere contrastato in tutti i modi. “E' inspiegabile se non pretestuoso che si voglia segnare la fine dei secolari roccoli e impianti di cattura oltre che modificare l’art. 13 riducendo di fatto il numero dei colpi nei caricatori ed infine modificare l’art. 21 proibendo il commercio di uccelli selvatici provenienti da qualsiasi paese estero anche se abbattuti legittimamente, tutto questo semplicemente perché nessuna sentenza, commissione europea o direttive lo stiano chiedendo allo stato italiano”.
Gli altri emendamenti , targati Sel e M5S (16.01 e 16.6), tendano ancora di mettere fuori legge la pratica dei richiami vivi (allevamento compreso).
Articolo 16
16. 4. Grimoldi, Borghesi, Allasia, Caon (Lega Nord)
Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:
1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis
Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole:Caso En-pilot 4634/13/ENVI, Caso Eu-pilot 5391/13/ENVI.
16. 6. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara (SEL)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4:
1) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
2) abrogare i commi 3 e 4;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1 abrogare le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami»;
2) al comma 6 abrogare le parole: «con l'uso dei richiami vivi»;
3) abrogare i commi 2, 7, 8 e 9.
Conseguentemente,
al comma 3, lettera a) premettere le seguenti:
0a) le lettere p) e q) sono abrogate;
1a) alla lettera r) le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
al comma 3, dopo a lettera b) aggiungere la seguente:
c) alla lettera ee) abrogare le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e».
Conseguentemente, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
3-ter. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «non autorizzati, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «vivi o».
16.01. Da Villa, Gagnarli (M5S)
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «la cattura, l'allevamento e l'utilizzo di uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
b) all'articolo 4 sopprimere i commi 3 e 4;
c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere e parole: «nonché il loro uso in funzione di richiami»;
d) all'articolo 5 sopprimere i commi 2, 7, 8 e 9;
e) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: «con l'uso dei richiami vivi»;
f) all'articolo 21, comma 1, sopprimere le lettere p) e q);
g) all'articolo 21, comma 1, lettera r) sopprimere le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per ali»;
h) all'articolo 21, comma 1, lettera ee) sopprimere le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e»;
i) all'articolo 31, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero.