Niente da fare di nuovo per gli emendamenti anticaccia sul decreto Competitività. L'esame delle Commissioni riunite della Camera sul decreto 91 è terminato venerdì primo agosto con un nulla di fatto. L'articolo 16 rimane invariato. Durante la discussione degli emendamenti proposti, la relatrice per l'VIII Commissione, Chiara Braga (PD), anche a nome del relatore della X Commissione, ha invitato al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, precisando che altrimenti il parere si sarebbe inteso contrario. Al voto sono ugualmente finiti gli emendamenti 16.4 (Grimoldi, Lega Nord), senz'altro migliorativo rispetto al testo passato al Senato, 16.6 (Pellegrino, Sel, appoggiato poi anche da M5S) e l'articolo aggiuntivo, Da Villa (M5S) 16.01. Tutti respinti.
Il testo votato al Senato va quindi al voto alla Camera tale e quale. Come previsto, la Camera inizierà oggi, lunedì 4 agosto, la discussione del disegno di legge di conversione. "L'articolo 16 - si legge nel resoconto della Commissione - , ai commi da 1 a 3-bis, contiene interventi di adeguamento dell'ordinamento a rilievi mossi a livello europeo alla normativa interna relativa alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (legge n. 157/1992) e all'infrastruttura per l'informazione ambientale georeferenziata (cd. informazione territoriale) (D. Lgs. n. 32/2010).
I commi 4 e 5 dell'articolo 16 modificano la disciplina nazionale che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire), al fine di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e dei servizi collegati a questi dati. Durante l'esame al Senato è stato introdotto il comma 5-bis sulla partecipazione del pubblico nel procedimento relativo ai piani o ai programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica".
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Il testo dell'articolo 16 giunto dal Senato
articolo 16:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 èsostituito dal seguente:
"3. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell’Unione europea e non proibiti dall’allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;
b) le regole e le condizioni per l’esercizio dell’attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
d) i criteri per l’impiego misurato e la definizione delle quantità.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale"»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All’articolo 21, comma 1, lettera
m) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: "Alpi" sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati"»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l’articolo 6, comma 2, del presente decreto, l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis
l’autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del programma, dell’autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all’autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies.L’autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quin-quies nell’adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell’autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico"»;
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«. Dispo-sizioni in materia di partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI».
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