L’Assessorato della Difesa dell’ambiente della Regione Sardegna nelle scorse ore ha pubblicato il decreto sul calendario venatorio 2014 - 2015. Il documento era stato approvato dal Comitato Regionale Faunistico, presieduto dall’assessore regionale dell’Ambiente, Donatella Emma Ignazia Spano, durante la seduta del 25 luglio scorso.
Ecco alcuni punti salienti:
CANNA RIGATA
L’esercizio dell’attività venatoria è consentito con l’uso del fucile a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12; b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40; c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40. Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera a), qualunque sia il tipo di arma utilizzata, «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione e semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce». La stessa arma non potrà sparare, senza interventi di ricaricamento, più di tre colpi in successione. Nell’arma rigata non è consentito l’uso di munizioni completamente blindate. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale ed alla volpe con il sistema della battuta.
TESSERINO
Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni). Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni). Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l’annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni). I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino. In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno. Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “TOTALE” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.
ADDESTRAMENTO CANII
Vietato l’addestramento dei cani nei giorni 28, 29, 30 e 31 agosto 2014 e nei due giorni antecedenti l’apertura generale della caccia (26 e 27 settembre 2014);
PIOMBO
Vietato l’utilizzo di munizionamento contenente piombo all’interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra). E’ vietato altresì sparare, con l’utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.
ZPS
In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nei territori ricadenti all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato: l’attività venatoria nei giorni 4, 7 settembre 2014; l’attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythya fuligula); l’addestramento dei cani prima del 1° di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l’abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.
OBBLIGO GILET ALTA VISIBILITA'
E’ fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l’uso del gilet ad alta visibilità durante l’esercizio della caccia grossa organizzata con il sistema della battuta.
|