Come annunciato pochi giorni fa l'Assessore regionale lombardo alla Caccia Gianni Fava, il Tar, con ordinanza depositata venerdì 29 agosto ha respinto la richiesta sospensiva cautelare della LAC (Lega per l'abolizione della caccia), sul provvedimento regionale che autorizzava la cattura dei richiami vivi, sul correlato parere Ispra (favorevole) e su ogni altro documento provinciale subordinato all'atto della Regione. Il Tar ha ritenuto di non dover accogliere la richiesta anticaccia sottolineando che non ne sussistano i presupposti, in considerazione di alcuni fatti, ripresi poi in una nota dall'Anuu Migratoristi, che ha difeso la delibera davanti ai giudici.
“Questa volta la solita Associazione animalista ricorrente – dice l'Anuu - ha alzato troppo il tiro con un lungo ricorso cui il TAR Lombardia ha risposto immediatamente, come previsto per legge, precisando che le impugnate decisioni della Regione si inseriscono nell’ambito di un programma transitorio al fine di dare completa attuazione alla normativa UE; in tale contesto la Regione ha ampliato e dettagliato i controlli volti a garantire il corretto e legittimo utilizzo degli impianti, anche al fine di scongiurare il verificarsi di conseguenze pregiudizievoli per i volatili (soprattutto di specie diverse da quelle oggetto di cattura) a seguito dell’utilizzo delle reti; che la cattura di richiami vivi in questione riguarda specie di cui è ammessa normalmente la caccia; che l’ISPRA ha espresso parere favorevole sulla bozza di provvedimento trasmesso dalla Regione. Per tutte queste motivazioni - grazie pure alla memoria di costituzione ad opponendum tempestivamente depositata dagli avv.ti Innocenzo e Mario Gorlani per conto dell’ANUUMigratoristi e a firma del Presidente provinciale di Brescia, Massimo Zanardelli - la Delibera regionale è risultata immune dalle censure lamentate per cui la domanda cautelare non è stata accolta”.
"Ancora una volta nella lunga storia delle catture in Lombardia la richiesta di sospensiva viene totalmente rispedita al mittente - continua Anuu - dopo avere del tutto smontato la base delle relative argomentazioni, anche in relazione al nuovo articolo 16 della Legge n. 116/14 che rimanda integralmente la modalità operativa di questa particolare attività all’art. 19bis della legge 157/92 (cosa che, più o meno implicitamente, le Regioni già facevano)". Si sono costituite in giudizio, oltre alla Regione Lombardia e all’ANUUMigratoristi, alcune fra le Province direttamente citate nel ricorso con le loro avvocature e cioè quelle di Bergamo, Brescia e Monza Brianza.