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Storno Marche: la deroga regge al Tar


martedì 16 settembre 2014
    

Il Tar delle Marche ha respinto la richiesta di sospensione cautelare di Lac, Associazione Vittime della Caccia, della delibera approvata il 23 giugno 2014 per la caccia in deroga allo storno. Il Tar non ha ritenuta motivata la richiesta di misura cautelare, visto che il provvedimento, dicono i giudici "appare diffusamente motivato anche rispetto ai punti di criticità sollevati dall'Ispra". 
 
"Si dimostra quindi - commenta la Fidc Marche -  che anche nel campo dell’applicazione delle deroghe le Regioni italiane possono discostarsi dal parere dell’Istituto. Questo può consentire di instaurare regolamenti di prelievo - in particolare per la deroga allo storno, lettera a - più gratificanti per i cacciatori rimanendo nel pieno rispetto della normativa europea e delle leggi italiane.
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
 
 

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16 commenti finora...

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».... quello che ho riportato è il testo integrale del 19/bis,mi spieghereste dove è specificato o almeno citato che il parere ispra è vincolante solo per le deroghe al punto C e non negli altri ,perchè sinceramente non ve ne è riscontro!!!!

da Ernesto 17/09/2014 18.56

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione e' data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento. 5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano....Segue

da Ernesto 17/09/2014 18.50

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.....segue

da Ernesto 17/09/2014 18.46

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

Art. 19bis. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. 2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e' fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista. Segue...

da Ernesto 17/09/2014 18.41

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

a Flavio B. Digli al tuo amico Stival che le deroghe si possono attuare!!! I M P A R A R E.....

da EX ARMERIA 2000 17/09/2014 16.42

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

Cingoli, il parere dell'isprA SULL'ART 9 LETTERA A NON e' vincolante.L'art 19 bis, fa la differenza chiara tra lettera A e C....

da Alessandro Cannas. 17/09/2014 10.25

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

Cingoli non è difficile basta leggere il 19 bis dai riprovaci vedrai che capirai

da Michele Sorrenti Ufficio Avifauna Migratoria FIDC 17/09/2014 10.14

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

cingoli lei sta facendo un minestrone, le è stato appena spiegato il funzionamento delle deroghe in caso di richiesta danni da parte degli agricoltori, inutile insistere. saluti

da giusva 17/09/2014 9.58

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

Io mi guardo allo specchio,ma lei abbia il coraggio di darsi un nome e cognome,mi stia a sentire studi e cerchi di apprendere di più se vuole essere un uomo migliore.

da Max 17/09/2014 9.54

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

Anche secondo la lettera A il parere di ispra è vincolante ,di fatto art 19/ bis " deroghe' non fa nessuna differenza sullo status del parere che ispra e' tenuto a dare,tra quelle alla lettera A,B o C!!

da Cingoli 17/09/2014 0.15

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

Cingoli, lei sta sbagliando completamente. L'ISPRA deve esprimersi con un parere, che non è vincolante tranne che e per il fatto che deve dare le piccole quantità per la deroga secondo lettera c. Questo articolo fa riferimento alle deroghe secondo lettera a ovvero danni all'agricoltura, In questo caso l'ISPRA esprime parere non vincolante.

da Michele Sorrenti Ufficio Avifauna Migratoria FIDC 16/09/2014 23.41

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

Max studi lei,le deroghe vanno chieste entro aprile,e se ispra ha sollevato criticità,vuol dire che le richieste non sono conformi alle normative.Per legge senza il parere positivo e benestare ispra che per le deroghe è vincolante,niente deroghe.Il TAR può dire ciò che vuole, ma non è un organo legiferante,e alla legge si deve attenere soprattutto dove come qui art 19/bis legge 157/92 la legge è chiarissima.Si legga dove sono stati rispediti in materia deroghe proprio oggi alcuni politicanti lombardi,che fantasiosamente pensavano di poter andare a contrattare l'aggiramento delle regole e della legge!!Si guardi allo specchio ,e non si faccia troppa pena!!!

da Cingoli 16/09/2014 20.20

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

Cingoli Cingoli parole poche ed anche confuse.L'ispra ha sollevato criticità ma non ha detto no alla deroga...Di fuori legge c'è poco visto che il tar ha respinto,faccia il bravo e studi.

da max 16/09/2014 19.04

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

Peccato che per la legge il parere sulle deroghe da parte di ISPRA sia vincolante!!!Mi sa che il TAR non abbia letto,cosa prescrive la legge a riguardo.Ispra deve vigilare per conto dello stato sulla corretta attinenza delle deroghe,e se sono mancanti i presupposti le deroghe non vengono concesse.Bisogna che le regioni facciano pace con se stesse,perchè se si rimane inadempienti e fuori legge,poi si finisce per pagarle tutte insieme,e su questa riga il conto arriverà presto e salato!!

da Cingoli 16/09/2014 18.30

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

COSA CI SI PUO' ASPETTARE DA UN'ASSOCIAZIONE CHE PORTA IL NOME DI LEGA ABOLIZIONE DELLA CACCIA?CI SI DOVREBBE ASPETTARE CHE PROPRIO PER IL NOME CHE PORTA NON POSSA FARE PER LEGGE NE'INTERVENTI NE' RICORSI DI NESSUN TIPO RIGUARDO L'ATTIVITA' CHE VUOLE ABOLIRE,MA SIAMO IN ITAGLIA E TUTTO E' PERMESSO!

da mario 16/09/2014 16.29

Re:Storno Marche: la deroga regge al Tar

Finalmente il buonsenso sta prevalendo anche nelle Marche. Mi chiedo che cosa si sta facendo nel Lazio visto che ce ne sono a milioni, ma qui la follia non conosce limiti. Basta ottenere i fondi dal comune per inscenare la farsa del GRIDO DI ALLARME che intascano i soliti noti. e le AAVV stanno a guardare.....

da Fabrizio 16/09/2014 16.10