In accoglimento del l'istanza cautelare di Lac e Pro Natura, il Tar del Veneto ha sospeso (fino alla camera di consiglio del 5 novembre) l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Verona, Flavio Tosi, con il quale si autorizzava l'abbattimento di lupi e cinghiali “che determinano pericoli per la sicurezza". Il provvedimento, con validità trimestrale, avrebbe permesso a chiunque fosse in possesso di un porto d'armi di abbattere lupi e cinghiali in prossimità delle abitazioni, entro i limiti del diritto di legittima difesa e dello stato di necessità.
Secondo il Tar “generiche segnalazioni di danni ad animali da parte di lupi e a cose da parte di cinghiali non bastano a motivare una situazione di necessità ed urgenza sia in quanto il danno derivante anche alle persone dall’uso di armi da fuoco vicino alle abitazioni, con i soli limiti predetti, è superiore ai danni che l’ordinanza intende prevenire”. Inoltre, aggiungono i giudici “non è provata nell’area comunale, e neppure nella zona del Lessina, una situazione contingibile ed urgente di pericolo derivante dalla presenza di lupi o cinghiali, essendo, al contrario, assente la prova di aggressioni alle persone sin dall’anno 1825”.
Il richiamo alla legittima difesa quindi per il Tar è incoerente e pleonastico. Inoltre “si viola la legge n. 157/92, all’art. 19, c. 2°, che dispone che il controllo sulla fauna selvatica è previamente esercitato con mezzi ecologici, su parere dell’Ispra, mentre è possibile autorizzare l’abbattimento della fauna solo in caso di loro inefficacia; nonché, all’art. 26, c. 1°, che dispone che gli eventuali danni prodotti dalla fauna selvatica devono essere risarciti da un fondo regionale; nonché infine, all’art. 21, che vieta esplicitamente l’uso di armi nelle vicinanze dei luoghi abitati”. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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