Abbattere specie protette, oltre che disdicevole oltre ogni misura per ogni cacciatore degno di questo nome, è sicuramente il modo più facile per avere guai con la legge. Come sappiamo la Legge 157/92 stabilisce pene più severe per le specie “particolarmente protette”, compresa la sospensione della licenza di caccia da uno a tre anni in caso di condanna. Le specie protette sono espressamente citate all'articolo 2 della 157, ma non solo. La Cassazione, in due sentenze del 2011 (e sappiamo che le sentenze fanno giurisprudenza) ha considerato come “particolarmente protette” anche quelle citate nell'allegato II della Convenzione di Berna.
I giudici nel 2011 hanno confermato la condanna ad un cacciatore per l'abbattimento di alcuni frosoni (inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna). Quindi, stando a questo principio, lo stesso tipo di condanna varrebbe anche per le altre specie tutelate dalla convenzione: tra i mammiferi l’istrice e 29 delle 30 specie italiane del sottordine dei Microchirotteri (in pratica tutte le specie di pipistrelli presenti nel nostro Paese tranne il più diffuso Pipistrello Nano), e più di 200 specie di uccelli tra cui: le Strolaghe, alcuni Svassi, le Berte, il Tuffetto, gli Uccelli delle Tempeste, tutti gli aironi, il Cuculo dal Ciuffo, le Sterne, il Martin Pescatore, il Gruccione, l’Upupa, gli Zigoli, il Frosone, i Crocieri, il Verdone, il Cardellino, il Lucherino, il Gracchio, la Nocciolaia, le Averle, i Rampichini, i Corrieri, i Piovanelli, i Succiacapre, i Rondoni pallido e maggiore, Usignoli, Sterpazzole, la Capinera, la Casarca, la Pesciaiola, l’Oca lombardella minore, l’Oca collorosso, l’Oca facciabianca, le Schiribille, il Voltolino, il Re degli Edredoni, i Gambecchi, le Calandre, il Passero solitario, il Pettirosso, le Pispole, le Cutrettole e vari altri passeriformi ed uccelli acquatici.
L’abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell’Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall’Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il reato di cui all’articolo 30, lettera b) legge 157\92, in quanto trattasi di esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione menzionate dall’articolo 2, comma primo lettera c) della medesima Legge 157\92. Ultimo appunto: la presente notizia è stata data dal sito TutelaFauna, per invocare una maggiore serietà dei controlli da parte delle guardie venatorie, proprio sulla base di questi pronunciamenti. Solitamente questo tipo di abbattimenti, dice il sito, è oggetto di un trattamento sanzionatorio più blando a causa del mancato approfondimento. |