Il Consiglio dei Ministri il 23 ottobre scorso ha impugnato le modifiche alla legge regionale sulla caccia della Liguria del 18 settembre, imputando all'articolato “aspetti di illegittimità costituzionale”, in quanto, viene comunicato dal Ministero Affari Regionali, “eccede dalle competenze regionali violando l'articolo 117, secondo comma , lettera s) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'Ambiente e dell'ecosistema”.
Contestata in particolare la norma che prevede che nel caso di sospensione del calendario venatorio da parte del Tar, la caccia possa proseguire secondo quanto disposto dall'articolo 18 della 157/92. Secondo il CDM tale previsione regionale contrasterebbe con i commi quarto e quinto dello stesso articolo, dove si stabilisce che le regioni ogni anno devono predisporre un calendario venatorio indicando espressamente il numero delle specie cacciabili, il numero dei capi abbattibili, nonché le tre giornate di caccia settimanali fisse o a scelta. “Il prelievo di individui delle varie specie – scrive l'impugnativa del governo - deve essere collegato alla accertata disponibilità di fauna e alla capacità della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica, sotto la supervisione dell'Istituto superiore per la protezione ricerca ambientale (ISPRA). Di conseguenza – viene spiegato - , consentire la caccia in assenza di calendario venatorio permette di esercitare il prelievo senza quelle indicazioni relative al carniere giornaliero e stagionale e alle giornate venatorie che risultano imprescindibili in quanto garanzia del rispetto di una valutazione di utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie interessate”.
Sotto accusa anche il secondo articolo della legge, in cui si prevede l'esclusione dal divieto di caccia sulla neve anche i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d’occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata”. Per il governo la Regione anche qui esce dalle sue competenze “stabilendo condizioni e definizioni non contemplate dalle disposizioni statali che rappresentano limiti invalicabili per l’attività legislativa regionale”. La legge 157 infatti vieta espressamente il “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate”.
Chiude il Consiglio dei Ministri: "considerato, inoltre, che le disposizioni regionali in questione, entrate in vigore il giorno 25 settembre u.s., sono immediatamente efficaci e direttamente idonee a compromettere irreparabilmente la fauna selvatica, appaiono sussistere i presupposti per sollecitare alla Corte Costituzionale la concessione delle misure cautelari previste dall’articolo 35 della L. 87/1953, come modificato dall’articolo 9 della L. 131/2003". © RIPRODUZIONE RISERVATA |