In una lettera al Presidente Maroni e all'Assessore regionale Fava, l'Anuu Migratoristi lombarda in data 4 novembre (quindi antecedente alla risposta dall'assessore al governo), invitava la Giunta regionale e l’Assessore competente a dare una concreta risposta al Governo “affinché comprendano la situazione anche nei confronti della Commissione Europea, forse essa stessa distante da tali drastici provvedimenti se non perché mossa da pesanti interferenze di enti e organizzazioni totalmente ostili a una corretta gestione della caccia e delle sue attività collateralI”. Cosa che poi effettivamente Regione Lombardia risulta aver fatto.
Nella sua nota l'Anuu faceva notare come l'Ispra (che ritiene la progressiva riduzione dei richiami non equiparabile all'applicazione di soluzioni alternative alla cattura) “dispensi, purtroppo da tempo, interpretazioni che non competono al suo ruolo tecnico come definito dalla legge 157/92”. D'altra parte, fa notare Anuu, è stato proptio Ispra ad approvare il piano di coordinamento per il rifornimento e per l’utilizzo dei richiami di cattura e di allevamento compatibilmente con un crono-programma operativo e con l’obbligo di munirsi di una banca dati di tutti i richiami posseduti in Lombardia, con notevole esborso economico e con gravosi tempi tecnici realizzativi sia per la Regione, che per i cittadini utenti: programma operativo ben accettato dalla stessa Commissione UE nel 2013. A sostegno del percorso intrapreso da Lombardia ed Emilia Romagna, va anche una pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità europea, che nel 2003, legittimava la cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati.
Ci sono poi le conferme dei tribunali italiani a legittimare la perfetta rispondenza degli adempimenti assunti dalla Regione Lombardia rispetto alle vigenti disposizioni comunitarie e alla legge n. 116/2014 recentemente approvata. Sia il TAR Lombardia con ordinanza del 29/08/2014, che il Consiglio di Stato con successiva ordinanza del 7/10/2014, dice Anuu, hanno respinto le lamentate richieste di enti protezionistici e hanno confermato la piena legittimità dell’operato svolto dalla Regione. Tutto ciò premesso appare evidente, infine, che una richiesta attraverso una diffida di annullare l’attività venatoria sotto questo profilo risulta assolutamente incoerente e inconcepibile dai punti di vista politico, tecnico e giuridico per le considerazioni sopra indicate che hanno solo il compito di intervenire contro la volontà del legislatore per la corretta applicazione della legge n. 116/2014, laddove il Presidente del Consiglio deve pubblicare il relativo DPCM.