Un clamoroso errore giudiziario è l'oggetto della vicenda trattata dal nuovo parere dell'Avvocato Luca Cecinati per la rubrica Cosa dice la legge su BigHunter.it. Protagonisti due cacciatori: Caio presta a Sempronio il fucile, che tra l'altro, ha la licenza sospesa. Sempronio abbatte dei germani, i due vengono sorpresi da un controllo di routine e, vista la situazione, verbalizzati. La storia finisce in tribunale, dove al cacciatore che ha sparato con la licenza e porto d'armi sospesi, viene contestato non l'atto di caccia illegale ma il reato di irregolare comodato d'uso dell'arma prestatagli. Tutto a causa di un fraintendimento che ha dell'incredibile.
Sia in primo grado che in appello, infatti, i Giudici incappano in un errore madornale: l'uomo è condannato perchè, secondo loro, la potenzialità dell’arma, un calibro 20, escludeva l’operatività della deroga del divieto di locazione o comodato previsto dall’art. 22 della Legge 110 del 1975. I giudici del tribunale di Vigevano e della Corte d'Appello di Milano hanno ritenuto che un fucile da caccia come quello sequestrato (cal. 20) fosse particolarmente offensivo, più potente cioè del calibro 12 e quindi, come tale, non usato nell’attività venatoria. In realtà, sappiamo, che semmai è tutto l'opposto.
"Purtroppo - commenta Cecinati - tutto ciò rappresenta un esempio, non così raro, di errata applicazione della normativa in materia da parte degli organi accertatori dei giudici di primo e secondo grado che hanno errato in maniera palese sia nel contestare un reato non commesso al prevenuto sia nel non punire gli stessi per il reato realmente commesso a causa di una lacunosa conoscenza degli argomenti trattati".