A seguito dell'inusitata decisione del Ministro dell'Ambiente Galletti, male ispirato da cattivi consiglieri e probabilmente facendo riferimento a inopportune indicazioni dell'Ispra, anche questa volta i migratoristi italiani hanno ingoiato l'ennesimo boccone amaro. Ma oggi le cose non stanno come vorrebbero farci credere. Vediamo di fare un po' di chiarezza.
Le date oggi previste dalla legge 157/92 e dalle conseguenti leggi regionali sono tutte in armonia con i dati del documento ORNIS Key Concepts per quanto riguarda sia i periodi riproduttivi che i periodi di ritorno ai luoghi di nidificazione. La data del 31 gennaio come termine della stagione venatoria è conforme con i Key Concepts di quasi tutte le specie cacciabili, ad eccezione di 3: Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena.
Le specie diverse da queste 3 cominciano tutte la migrazione pre nuziale dopo la data del 31 gennaio, e solo 4 specie (Alzavola, Codone, Canapiglia, Folaga) cominciano la migrazione pre nuziale, secondo il dato Key Concepts, nella terza decade di gennaio. Ne consegue che con l’utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla disciplina della caccia ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, insieme al principio di uniformare le date delle stagioni di caccia per gruppi di specie simili, anch’esso previsto dalla Guida, è possibile chiudere la stagione venatoria a tutti gli uccelli acquatici al 31 gennaio. Anche in questo caso le Regioni Italiane hanno utilizzato il documento ORNIS Key Concepts e la Guida alla disciplina della caccia come riferimenti per la fissazione delle date di chiusura delle stagioni venatorie.
Bisogna inoltre fare presente che le date di chiusura delle stagioni previste dalla legge nazionale 157/92 e conseguenti leggi regionali sono per molte specie antecedenti di varie decadi all’inizio della migrazione pre nuziale oggi presenti nei KC (ad esempio Merlo, Quaglia, Allodola, Fischione, Gallinella d’acqua, Porciglione), ovvero la legge italiana è stata particolarmente conservativa per diverse specie rispetto a quanto consentito dall’Unione Europea.
Per le specie Tordo Bottaccio e Cesena molte Regioni Italiane hanno utilizzato quanto previsto dal paragrafo 2.7.10 della Guida alla disciplina della caccia, cioè dati regionali sull’inizio della migrazione pre nuziale che si discostano dal dato Key Concepts nazionale.
Le Regioni che non dispongono di dati regionali hanno utilizzato la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla disciplina della caccia ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, chiudendo la stagione al 20 gennaio. Solo alcune regioni, hanno utilizzato dati nazionali di letteratura scientifica che smentiscono quanto oggi vigente nel dato KC nazionale, in particolare per le specie Tordo Bottaccio e Cesena.
Bisogna inoltre puntualizzare che il dato KC oggi in essere, per queste due specie, è contraddetto da numerose pubblicazioni, anche dell’ISPRA, che stabiliscono l’inizio della migrazione pre nuziale delle due specie in febbraio. Per quanto riguarda il Tordo Bottaccio i dati regionali di numerose aree del paese, così come i risultati degli studi recenti compiuti proprio allo scopo di conoscere la data d’inizio della migrazione, concordano sulla seconda decade di febbraio come periodo in cui comincia la migrazione pre nuziale. La specie Beccaccia, utilizzando la decade di sovrapposizione consentita dalla Guida alla disciplina della caccia, è consentita fino al 20 gennaio in gran parte delle Regioni Italiane. Solo in tre casi, Sicilia, Umbria e Friuli, sono stati utilizzati dati nazionali che smentiscono quanto oggi previsto nel dato KC nazionale, secondo i quali la specie inizia la migrazione pre nuziale nella seconda decade di febbraio.
Nei calendari venatori regionali , per le specie Tordo Bottaccio, Cesena e Beccaccia, le motivazioni scientifiche, che in armonia con quanto riportato dal par. 2.7.10 della Guida alla disciplina della caccia, autorizzano il prelievo venatorio fino al 31 gennaio. Alla luce di quanto ricordato l’esercizio di potere Regionale, appare adeguatamente motivato da idonei accertamenti scientifici, come stabilito dal par. 2.7.10, conforme ai principi fondamentali dettati dalla l.157/92 e degli obiettivi della direttiva europea.
E’ chiaro che il potere sostitutivo amministrativo sia stato esercitato fuori dai casi di straordinarietà previsti dall’articolo 120 della Costituzione (e dall’art 8,comma 4 legge n. 131/03). A meno che si stabilisca che la stessa legge statale è in contrasto con la direttiva Uccelli. Il che è da escludersi, come dimostrato da costante giurisprudenza nazionale e comunitaria. I calendari, dunque, non possono che esser assolutamente rispettosi del quadro normativo europeo. Diversamente, l'Italia sarebbe già stata sottoposta a procedura di infrazione.