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Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale


giovedì 19 marzo 2015
    

La Commissione Ambiente del Senato continua l'esame sul collegato ambientale alla legge di stabilità, il ddl 1676. Tra gli emendamenti del relatore, all'articolo 40 (Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico) ce n'è anche uno che riguarda la caccia e la fauna selvatica.

La proposta emendativa, giunta ormai alla sua 4° riformulazione da parte del relatore, il senatore Vaccari, interviene sulla gestione delle nutrie, specificando che il fine degli interventi è il contenimento o l'eradicazione (qui si oppongono con propri emendamenti le senatrici De Petris e Bignami) in quanto specie alloctona, subordinando la materia all'applicazione dell'articolo 19 (controllo faunistico). L'emendamento fissa anche le modalità di realizzazione degli appostamenti fissi, che dovranno quindi avere “natura precaria”,  privi di opere di fondazione e facilmente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. Nell'ultima versione il relatore ha eliminato la parte che avrebbe trasformato in pena amministrativa la condanna in caso di abbattimento di specie protette.

Questa quindi l'ultima versione, depositata da Vaccari, a cui, durante la seduta di mercoledì 18 marzo, sono stati presentati alcuni subemendamenti.

Il senatore Milo (Gruppo Gal) chiede di eliminare dall'articolo 30 della legge 157/92 (Sanzioni penali) la parte in cui si prevede l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale. E di aggiungere all'articolo 31 la previsione di una sanzione amministrativa fino a euro 1.549 (quindi non più penale) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena per Milo deve essere applicata anche a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati.

Per il Senatore leghista Arrigoni invece va rivista la parte sulle nutrie, prevedendo la possibilità che siano le Regioni, avvalendosi delle Province ad effettuare il controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazone anche nelle zone vietate alla caccia, mediante l'applicazione dell'articolo 19 (ovvero possibilità di autorizzare i cacciatori).

Eccoli:
40.100 testo 4/6

MILO

All'emendamento 40.100 (testo 4), dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 30, comma 1, la lettera h) è soppressa;

b-ter) all'articolo 31, dopola lettera g), è aggiunta la seguente:

"g-bis) la sanzione amministrativa fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami."

40.100 testo 4/5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 40.100 (testo 4), al capoverso "3-bis dopo le parole: "opere di fondazione" aggiungere le seguenti: "costruite su un'area di sedime non superiore a 6 metri quadri".

40.100 testo 4/4

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 4), sopprimere la lettera b).


40.100 testo 4/3

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole: "o eradicazione".

40.100 testo 4/2

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole: "all'eradicazione o comunque" nonché le parole "o eradicazione".

40.100 testo 4/1

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 4), al comma 2-bis, lettera a), sostituire i capoverso 2 con il seguente:

"2. Le norme della presente legge on si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì alle nutrie, fatta salva la possibilità per leregioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazone anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati."

40.100 (testo 4)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall'articolo 19.

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma.

 
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28 commenti finora...

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Sig. Bertacchi, il suo intervento e lodevole e aggiungo pure magari quelli della FIDC ragionassero tutti come lei. Devo però farle presente che da quanto riportato sempre su questo sito(il migliore) il Senatore Vaccari e Milo nel riproporre modificato (giustamente) l'emendamento hanno aggiunto questa volta in modo corretto dei subemendamenti dove chiedono di depenalizzare i reati all'Art.30 lett.h e Art.31 lett. g. Eccoli: 40.100 testo 4/6 MILO All'emendamento 40.100 (testo 4), dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: b-bis) all'articolo 30, comma 1, la lettera h) è soppressa; b-ter) all'articolo 31, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-bis) la sanzione amministrativa fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami." Credo che sia una richiesta logica e che non possa dare adito a interpretazioni sbagliate è per chi ci odia è per chi ama essere bracconiere e non cacciatore.

da P.G. 26/03/2015 15.15

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Sig. Bertacchi, il suo intervento e lodevole e aggiungo pure magari quelli della FIDC ragionassero tutti come lei. Devo però farle presente che da quanto riportato sempre su questo sito(il migliore) il Senatore Vaccari e Milo nel riproporre modificato (giustamente) l'emendamento hanno aggiunto questa volta in modo corretto dei subemendamenti dove chiedono di depenalizzare i reati all'Art.30 lett.h e Art.31 lett. g. Eccoli: 40.100 testo 4/6 MILO All'emendamento 40.100 (testo 4), dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: b-bis) all'articolo 30, comma 1, la lettera h) è soppressa; b-ter) all'articolo 31, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-bis) la sanzione amministrativa fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami." Credo che sia una richiesta logica e che non possa dare adito a interpretazioni sbagliate è per chi ci odia è per chi ama essere bracconiere e non cacciatore.

da P.G. 26/03/2015 15.14

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Se e' per questo,dirittoromano,anche l'onesto cittadino che,per negligenza,si vede giungere all'estrema conseguenza di un pignoramento un procedimento ammministrativo si trova in una posizione di anticostituzionalita' rispetto al truffatore professionista nullatenente!Ma che ci vuoi fare?Secondo la logica anticaccia quali dei due e' da identificare come"criminale"?

da pietro 2 20/03/2015 19.15

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

inutile vi vacciate illusioni,credo che gli emendamenti di milo siano già spacciati!!

da veggente!!! 20/03/2015 17.54

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

la legge 157 del 92 era gia' n capestro alla sua entrata in vigore.....e i risultati si sono visti.....con 20 anni di continui rimaneggiamenti e peggioramenti il capestro e' ancora piu' stretto. IL problema non e' questa o quella norma della 157, ma la legge 157 nel suo complesso, una legge da gettare nel cassonetto quanto prima, nel contesto di una nuova legge -seria e chiara- in materia di ambiente, aree protette e caccia !!chi difende la 157 fa un favore ai nemici della caccia senza rendersene conto.

da Fabrizio 20/03/2015 16.29

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

stando ai commenti di cui sotto , il cacciatore con tutte ste modifiche, emendamenti e quant'altro subisce ,una discriminazione rispetto al bracconiere, quindi , dato che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge , il tutto dovrebbe essere anticostituzionale.

da Diritto Romano (?) 20/03/2015 14.53

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

E' bene sottolineare che il bracconiere danneggia sia lo Stato, per appropriazione di patrimonio indisponibile, che il cacciatore, titolare, dietro pagamento, di concessione. Tuttavia ne deriva il paradosso che, concordando in questo con Inforziato qualora il panorama delle previsioni di depenalizzazione del C.P. sia reso legge, il bracconiere nell'illecito è sanzionato molto meno del cacciatore che commetta illecito venatorio art. 30 e 31, L. 157/92 .... pertanto, chi si scandalizza per le sacrosante depenalizzazioni proposte alla L. 157/92, in realtà non fa altro che agitare una propaganda strumentale a solo danno dei cacciatori ... dico "sacrosante depenalizzazioni" poichè sulla base del principio più volte citato della sanzione proporzionata all'illecito, le depenalizzazioni in vista al C.P. realizzano l'assurdo di cui sopra a danno dei cacciatori. Saluti

da ERMES74 20/03/2015 14.46

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

non mi sembra proprio il caso che per un fringuello o uno storno io debba fare un processo penale mentre chi viene a rubare nelle nostre amate case creano solo problemi per polizia e carabinieri che li arrestano e se le vedono in giro dopo poche ore e magari amche ripresi per lo stesso motivo....siamo proprio messi male in ITALIA

da WILLY 20/03/2015 13.45

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Altra cosa: come per tutti i delitti, anche per il furto è prevista la punibilità del tentativo. Sicché attualmente il bracconiere che, senza licenza, tenti la cattura o l'abbattimento di fauna senza avere successo potrà rispondere di tentato furto ai danni dello Stato. Ma se il furto viene depenalizzato, e quindi diventa illecito amministrativo, il tentativo di furto non viene sanzionato in alcun modo, perché non esiste il tentato illecito amministrativo. Sicché il bracconiere che senza licenza tenti l'apprensione di fauna, se scoperto senza averla effettivamente appresa, non sarà minimamente sanzionato. Poi c'è una ulteriore questione: ipotizziamo che venga depenalizzato solo il furto semplice, per cui supponiamo anche si mantenga in qualche modo penale il furto aggravato dalle circostanze dell'art. 625 c.p. (ad esempio l'aver usato mezzi fraudolenti - tipo il fonofil catturando un uccello in una gabbia trappola), le quali tuttavia, secondo la disciplina delle circostanze, concorrono con le circostanze attenuanti sia speciali che generiche (ad esempio, trattandosi di reato contro il patrimonio, l'aver cagionato un danno patrimoniale particolarmente tenue): nel caso in cui il giudice ritenga le attenuanti equivalenti alle aggravanti contestate dovrà applicare la fattispecie semplice del reato, cioè decidere come se non concorresse alcuna circostanza, con la conseguenza però che, essendo il furto semplice depenalizzato, e quindi il fatto non più previsto dalla legge come reato, dovrebbe assolvere, mi immagino. Ma il cacciatore regolare di licenza, che usa il fonofil anche senza aver abbattuto nessun uccello, potrebbe invece pacificamente venire condannato sulla base del 30 h). E quindi, nella stessa situazione, quello senza la licenza non avrà avuto conseguenze penali, e quello con la licenza invece sì. Allora mi chiedo: dov'è che sono realmente le storture legislative che vede Ghiro e gli stridii che lamenta Mammamia?

da Inforziato 20/03/2015 11.32

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Ringrazio Inforziato per l'ottimo spunto di riflessione, condividendo la critica "agli immancabili multi-nik che parlano sempre di favoritismi ai bracconieri per la proposta depenalizzazione del 30 h)". Un saluto

da Ermes74 20/03/2015 11.20

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

(segue) ed il reato di furto costituisce anch’esso delitto (reclusione da 1 a 3 anni + multa per il furto semplice, cioè non aggravato), per cui è ben più grave della contravvenzione relativa prevista dalla 157 (che prevede la sola ammenda oppure l’arresto o l’ammenda, con possibilità dunque di oblazione in entrambi i casi). Essendo diversi, poi, i beni tutelati dalle due norme, chi abbatte una specie protetta senza licenza risponderà per entrambi i delitti, di furto e di porto illegale di arma, in concorso tra di essi. Ora, il discorso casomai è un altro: se verrà depenalizzato il furto come pare accadrà, occorrerà vedere in che termini verrà operata la decriminalizzazione, perché qui si potrebbe avere il caso che chi ruba abbattendo una specie protetta senza licenza si ritrovi destinatario di una sanzione amministrativa per il suo furto; mentre chi abbatte una specie protetta con la licenza di caccia si troverebbe indagato, e poi magari condannato, per la contravvenzione del 30 h). Per cui in questo ipotetico caso sì che converrebbe l’apprensione di selvaggina senza licenza, e che quindi il bracconaggio sarebbe decriminalizzato. Giusto per dare uno spunto di riflessione anche agli immancabili multi-nik che parlano sempre di favoritismi ai bracconieri per la proposta depenalizzazione del 30 h).

da Inforziato 20/03/2015 10.33

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

@Oscar/@Ermes74: sapete chi è Santoloci? E', per quanto ora ricordi, un magistrato inserito nei quadri dirigenziali di Wwf o di Lipu, e colui che ha sostenuto nei tribunali proprio la tesi del "furto venatorio" ancora sotto l’imperio della vecchia legge del ‘77, assolutamente contrario alla caccia ed impegnato fin da giovane in battaglie anticaccia. Giusto per avere un'idea, seppur per sommi capi, dell'autore delle considerazioni riportate. Passando oltre, non è vero che "La l. 157/92 non riporta una definizione di cosa debba intendersi per attività venatoria". La 157/92 contiene ben 3 definizioni di "esercizio venatorio" o "atteggiamento di caccia" o “attività venatoria” che dir si voglia: 1) ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’utilizzo dei mezzi di cui all’art. 13; 2) il vagare o il soffermarsi in possesso dei mezzi di caccia; 3) l’essere in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Le sentenze poi devono essere lette non solo nell’alveo delle definizioni normative di cui sopra, ma anche del contesto fattuale su cui i giudici si sono espressi. Per quanto riguarda il discorso di Atturo-Santoloci, chi caccia senza licenza è punito più gravemente di chi caccia con la licenza, in ipotesi di abbattimenti illegali. Innanzitutto proprio perché il porto illegale dell’arma costituisce delitto (e non contravvenzione come sono i reati della legge 157) in base all’art. 4 della legge 895/1967 (reclusione da 2 a 10 anni e multa da 4.000 a 40.000 euro) seppur con riduzione di 1/3 della pena ex art. 7 della stessa legge. In secondo luogo pare che il c.d. “furto venatorio”, se non è più applicabile per espressa disposizione normativa (“...non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del c.p.”) a chi caccia munito di licenza, lo sia invece ancora a chi caccia senza licenza: (segue)

da Inforziato 20/03/2015 10.32

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Sig Minotti guardi oltre il dito verso la luna, se riesce a vedere la parte contemplata ma non scritta in questa diffida forse sarebbe un poco più ottimista, cosa che servirebbe non poco al mondo venatorio in questo momento. Ben venga qualsiasi azione che dimostri che qualcuno cè e tenti di fare qualcosa invece di autolesionarsi.

da se non si sa non si parli 20/03/2015 10.16

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Mamma mia tu hai solo ragione!!Fortunatamente le storture legislative portate avanti da milo(gal) per compiacere qualche bracconiere non approderanno da nessuna parte,vuoi per la nessuna consistenza e credibilità del gruppo GAL vuoi perché è stato fatto ritirare un emendamento molto meno significativo a Vaccari.Nella sostanza l'emendamento di Milo,verrà cassato visto che di leggere sono capaci tutti e nessuno a parte pochi in parlamento andrebbero a sottoscrivere norme che favoriscono il bracconaggio e che li porterebbero in negativo immediatamente alla ribalta su tutte le cronache nazionali....Giusto qualche bracconiere,può esultare per un tentativo del genere.

da Ghiro 20/03/2015 10.04

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

per favore nessuno faccia più paragoni con i cacciatori tedeschi: sperare che depenalizzino il fonofilm (cosa utile per qualche presidente di AAVV) e la caccia in periodo di divieto generale (!!!) stride un po' con il fatto che ci vorremmo presentare come tutori e sentinelle dell'ambiente o come gestori. Facciamo pena.

da mammamia.... 20/03/2015 9.18

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Dunque, sulla base di questa impostazione giuridica, e posto che "la fauna selavatica è proprietà indisponibile dello Stato" (art. 1, c. 1, L.157/92), ritengo che, anche in previsione di una depenalizzazione dei reati di cui alla L. 157/92, la punibilità penale dell'attività di bracconaggio quale “furto venatorio” resterebbe intatta, giusto quanto stabilito dall'art. 626 (e seguenti) del C.P. Natualmente mi scuso con Pietro 2 e con tutti gli amici interessati alla discussione, della discontinuità delle argomentazioni, dovuta alla limitazione dei caratteri per post, e alla possibilità per uno stesso utente di lanciare immediatamente un secondo post. Un saluto cordiale e buona giornata a tutti.

da ERMES74 20/03/2015 9.00

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Stupefacente è l'uso della lingua italiana in rapporto alla giurisprudenza;chirurgica precisione nella citazione di precedenti giurisprudenziali mai disgiunta da termini "ad effetto" che la stessa giurisprudenza non si è mai neanche sognata di usare!Quello che mi sfugge però è il nesso tra la citazione di precedenti giurisprudenziali di massime facilmente rintracciabili su italgiure citando i termini "caccia" e "atteggiamento" e i proposti,il che significa a malapena"concepiti")emendamenti.

da pietro 2 20/03/2015 8.22

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

La l. 157/92 non riporta una definizione di cosa debba intendersi per attività venatoria. Secondo la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, la nozione di esercizio di attività venatoria è piuttosto ampia e comprende "non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività podromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine (Cass. Sez. III, 16 aprile 2003, n. 18088)". Tali sono l"'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina" (Cass. pen., sez. III, 5 luglio 1996, n. 6812).Inoltre, «costituisce esercizio di attività venatoria anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perchè aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina (Cass. 15/11/2000 n. 14824, 10/9/1997 n. 8890)».L'esercizio della caccia “può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria. Tale è la situazione di chi si trova con fucile e cartucciera in evidente atteggiamento di caccia, a nulla rilevando che il fucile sia scarico ed aperto” (Cass. Civ. sez. I, 10 settembre 1997, n. 8890).Infine, costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti. Cass. Civile , Sez. I,sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989. E' esercizio venatorio non solo ogni atto diretto a

da Oscar 20/03/2015 1.30

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

aggiornamento di nozioni per Oscar: "La disciplina di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 157/92, in materia di attività venatoria di illecita esercitata dal cacciatore in possesso di licenza, è ipotesi diversa dal bracconaggio in assenza di licenza ed esclude la possibilità di configurare il c.d. ‘furto venatorio’. Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 25728 del 30 aprile 2012, depositata il 3 luglio 2012. " Il bracconaggio è furto aggravato - Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 1481 o 1788 del 25 novembre 1982, registro generale n. 3911/82, depositata in cancelleria il 1° marzo 1983, imputati Amerini ed altri. Il bracconaggio è furto aggravato - Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 1313 del 28 ottobre 1982, registro generale n. 2005/81, depositata in cancelleria il 28 dicembre 1982, imputato Turnu. Cordialmente

da ERMES74 19/03/2015 23.17

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

GIANNI IO AGGIUNGERE MASC.....I DEL.......I,l'Italia Con un mare di problemi, sanità lavoro pensioni Gli stenti della povera gente. E il governo che fA' Apre ai buonisti animalisti rossi vengani di m...a Al primo alito.comunque i Complimenti al senatore Milo.saluti a tutti cacciatori e non.

da Antonio C. Umbria 19/03/2015 21.30

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

ma perché per il contenimento dei nocivi non si apre al calibro .22 ????? Ma possibile che solo in Italia sia vietato l'utilizzo di tale munizionamento per la caccia ai nocivi ???? Ma non ci pensa nessuno a quante azioni di bracconaggio si eviterebbero consentendo l'utilizzo di tale arma rigata ????

da Pino Bova 19/03/2015 21.24

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Ermes74 forse dovresti ridare una rivisitata alle tue nozioni.Il bracconaggio, noto anche come caccia di frodo e pesca di frodo, consiste nella caccia e nella pesca svolte in violazione delle normative vigenti.Con l'avvento delle leggi moderne sulla caccia negli anni 90' la selvaggina ha acquisito lo status di patrimonio indisponibile dello Stato.Essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile, solo chi esercita la caccia con regolare licenza di porto di fucile, nel rispetto della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." e leggi regionali in materia venatoria) e dei rispettivi regolamenti provinciali (della provincia in cui si esercita l'attività venatoria) può prelevare, mediante l'abbattimento con i mezzi, nei luoghi e nei tempi indicati dalla legge, i capi di fauna selvatica cacciabile nel numero consentito e ne diventa legittimo proprietario. Qualsiasi altra forma di abbattimento o cattura di fauna selvatica è considerata bracconaggio e pertanto perseguibile anche penalmente.

da oscar 19/03/2015 21.15

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

A beh questi ancora non hanno capito che la nutria NON e' un problema inerente la caccia!! Chi sarebbe il cacciatore che si dedica alla caccia delle nutrie??? Devono PAGARE!

da Flagg 19/03/2015 20.43

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

pensate ai posti di lavoro razza di lavativi somari che non siete altro, siamo allo sfascio e questi 4 de....i stanno ancora a discutere dei fringuelli!!!! ma andate affa.....o, una volta per tutte la colpa è solo la nostra che ancora vi paghiamo la licenza.

da gianni 19/03/2015 20.25

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Concordo con Pack 100% ...ribadisco che la L. 157/92 non punisce le attività di bracconaggio, ma gli illeciti VENATORI; una cosa ben diversa. Ricordo che il reato di "bracconaggio" NON E' contemplato dalla L. 157/92 (e per questo la depenalizzazione dei reati di cui alla legge 157/92 non tocca e non può toccare il bracconaggio); il reato di bracconaggio è invece sanzionato dagli art. 624-625-626 del Codice Penale, come "furto aggravato a carico dello Stato"; la sanzione qui prevista ha effetti assai più repressivi e deterrenti delle sanzioni di cui alla L. 157/92. Aggiungo che normalmente in giurisprudenza vale il principio che vuole la sanzione PROPORZIONATA all'illecito ... nella L. 157/92 non mi pare sia sempre così, visto anche il panorama delle depenalizzazioni in corso ... giusto il sub-emendamento Milo ...

da ERMES74 19/03/2015 20.19

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Gurada caro "No bracconieri dentro e fuori dal parlamento" che i bracconiri continueranno a fare i bracconieri anche se la caccia verrebbe completamente chiusa, a loro non importa proprio niente delle leggi ne del penale o amministrativo se ancora non lo volete capito. Un plauso al senatore Milo per la bontà delle sue proposte. Non si fa nessun "piacere ai bracconieri", ma si tratta solo di equità e proporzionalità della sanzione commisurata alla violazione di cui trattasi e quindi giustizia. Bravo Milo, ma dubito che verrano accolti i suoi emendamenti.

da Pask 19/03/2015 20.06

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

eccolo qua Milo che cerca di depenalizzare l'uso del fonofil (art 30 lettera h),e caccia o abbatte speci in periodo generale di chiusura o a speci non consentite.Questo si che è fare un piacere ai bracconieri,ma credo che il giochino non gli riuscirà!!!

da No bracconieri dentro e fuori dal parlamento 19/03/2015 19.26

Re:Caccia, nuovi emendamenti al Collegato Ambientale

Ma vadano a cagare loro e le nutrie!

da pilade 19/03/2015 19.06