La Commissione Ambiente del Senato continua l'esame sul collegato ambientale alla legge di stabilità, il ddl 1676. Tra gli emendamenti del relatore, all'articolo 40 (Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico) ce n'è anche uno che riguarda la caccia e la fauna selvatica.
La proposta emendativa, giunta ormai alla sua 4° riformulazione da parte del relatore, il senatore Vaccari, interviene sulla gestione delle nutrie, specificando che il fine degli interventi è il contenimento o l'eradicazione (qui si oppongono con propri emendamenti le senatrici De Petris e Bignami) in quanto specie alloctona, subordinando la materia all'applicazione dell'articolo 19 (controllo faunistico). L'emendamento fissa anche le modalità di realizzazione degli appostamenti fissi, che dovranno quindi avere “natura precaria”, privi di opere di fondazione e facilmente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. Nell'ultima versione il relatore ha eliminato la parte che avrebbe trasformato in pena amministrativa la condanna in caso di abbattimento di specie protette.
Questa quindi l'ultima versione, depositata da Vaccari, a cui, durante la seduta di mercoledì 18 marzo, sono stati presentati alcuni subemendamenti.
Il senatore Milo (Gruppo Gal) chiede di eliminare dall'articolo 30 della legge 157/92 (Sanzioni penali) la parte in cui si prevede l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale. E di aggiungere all'articolo 31 la previsione di una sanzione amministrativa fino a euro 1.549 (quindi non più penale) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena per Milo deve essere applicata anche a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati.
Per il Senatore leghista Arrigoni invece va rivista la parte sulle nutrie, prevedendo la possibilità che siano le Regioni, avvalendosi delle Province ad effettuare il controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazone anche nelle zone vietate alla caccia, mediante l'applicazione dell'articolo 19 (ovvero possibilità di autorizzare i cacciatori).
Eccoli:
40.100 testo 4/6
MILO
All'emendamento 40.100 (testo 4), dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 30, comma 1, la lettera h) è soppressa;
b-ter) all'articolo 31, dopola lettera g), è aggiunta la seguente:
"g-bis) la sanzione amministrativa fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami."
40.100 testo 4/5
MORONESE, NUGNES, MARTELLI
All'emendamento 40.100 (testo 4), al capoverso "3-bis dopo le parole: "opere di fondazione" aggiungere le seguenti: "costruite su un'area di sedime non superiore a 6 metri quadri".
40.100 testo 4/4
DE PETRIS, BIGNAMI
All'emendamento 40.100 (testo 4), sopprimere la lettera b).
40.100 testo 4/3
DE PETRIS, BIGNAMI
All'emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole: "o eradicazione".
40.100 testo 4/2
DE PETRIS, BIGNAMI
All'emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole: "all'eradicazione o comunque" nonché le parole "o eradicazione".
40.100 testo 4/1
ARRIGONI
All'emendamento 40.100 (testo 4), al comma 2-bis, lettera a), sostituire i capoverso 2 con il seguente:
"2. Le norme della presente legge on si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì alle nutrie, fatta salva la possibilità per leregioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazone anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati."
40.100 (testo 4)
IL RELATORE
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:
"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall'articolo 19.
b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."
3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma.
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