Il Tar della Campania, con sentenza depositata l'11 marzo 2015, ha accolto il ricorso di Wwf ritenendo illegittima la proroga del Piano faunistico Venatorio approvata nel 2011 e invalidato il calendario venatorio 2011-2012 nella parte in cui autorizzava la preapertura della caccia a quaglia e tortora. In assenza di efficace pianificazione faunistica, secondo il Tar, la Regione avrebbe violato l’art. 18, secondo comma, della L. n. 157/1992 (che subordina la preapertura alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori).
Il Piano, approvato nel 1999 e avente validità decennale (ai sensi della legge regionale, quindi scaduto nel 2010), era già stato parzialmente invalidato nel 2001 dal Tar e dal Consiglio di Stato nel 2002. L'associazione ambientalista sosteneva anche che il documento sarebbe stato approvato in assenza di valutazione di incidenza sui Sic e le Zps. A difendere il Piano, oltre alla Regione, si è schierata anche la Fidc regionale. Entrambe hanno sostenuto l'annullamento parziale del Piano, sottolineando che il documento sarebbe rimasto in vigore, seppure emendato dalle disposizioni dichiarate illegittime.
Nella sua sentenza il Tar ha riconosciuto la mancata tempestiva formulazione dei Piani provinciali da parte di Avellino, Napoli e Salerno, necessari per il rapporto ambientale nell'ambito della Valutazione ambientale strategica e per la valutazione di incidenza. Ma anche osservato che “anziché esercitare il potere sostitutivo espressamente riconosciuto dalla legislazione nazionale e regionale al fine di rimediare all’inerzia delle Province di Avellino, Napoli e Salerno, la Regione Campania ha preferito prorogare, ad efficacia scaduta, il previgente Piano Faunistico”. E' proprio la proroga che il Tar ritiene non valida, visto che, sottolinea il Tar “deve necessariamente intervenire prima della scadenza del termine di efficacia dell’atto da prorogare”.
Il Tar ha ritenuto di non disporre l'annullamento del Piano prorogato, sottolineando che conserverà i propri effetti fino all’approvazione del nuovo documento da parte della Regione Campania. La fondatezza delle censure dell’associazione – evidenzia il Tar - non può indurre il giudice amministrativo ad emettere statuizioni che vanifichino l’effettività della tutela o, addirittura, che si pongano in palese contrasto con le finalità poste a base della iniziativa processuale.
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