Sulle munizioni di piombo per la caccia, c'è un importante nulla osta del Governo. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso di non impugnare la modifica della Legge regionale della Liguria (Legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3) che ha chiarito i casi dell'utilizzo del piombo a caccia, onde evitare i continui ricorsi al Tar da parte delle associazioni animaliste, verificati puntualmente ogni anno.
La legge Ligure ha introdotto la possibilità di utilizzare tale munizionamento per tutte le forme di caccia, compresa quindi quella agli ungulati, con la sola eccezione della caccia nelle zone umide. Nonostante sul piombo non esistano divieti normativi per la caccia agli ungulati, ed è su questo che si basa la decisione del Governo, Ispra nei suoi pareri da tempo suggerisce l'utilizzo di munizioni alternative per l'attività venatoria.
La modifica era stata proposta all'inizio dell'anno dal capogruppo della Lega Nord, Francesco Bruzzone. "Questa è la prima regione italiana a normare un aspetto come quello delle tipologie delle munizioni, sul quale da tempo ci sono pareri contrastanti, e a introdurre la salvaguardia delle zone umide individuate dalla convenzione di Ramsar, nelle quali si dovrà usare invece munizionamento atossico", commentava Bruzzone, all'epoca dell'approvazione in Consiglio. Sicuramente la Legge ligure costituisce un valido esempio anche per le altre regioni. Di seguito il testo della norma:
(Modifica all’articolo 39 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l’attività venatoria è consentita esclusivamente con l’uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l’uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.”.
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