Questo il testo dell'art. 19 della Legge Europea 2014 (A.C. 2977-A - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea), relativo alla cattura degli uccelli da richiamo. Adesso la legge passa al Senato per l'approvazione definitiva.
Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - Art. 19.
(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006).
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.157, è sostituito dal seguente:
«3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività».
2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.