Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto legge 78/2015 (decreto enti locali) che all'articolo 5 esplicita le misure in materia di
polizia provinciale. Il comma 1 del predetto articolo prevede che in relazione al riordino delle funzioni fondamentali di cui al comma 85 dell’unico articolo della legge Delrio ed in applicazione dell’art. 118 della Costituzione, fatte salve le competenze della regione, per quanto di competenza statale, il personale appartenente alla polizia provinciale “
transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Per gli addetti alla polizia provinciale il trasferimento ad altro ente comporta, dunque, anche lo svolgimento di funzioni diverse.
Tuttavia in Lombardia è in corso di approvazione un progetto di legge (il numero 223) in cui si legge all'articolo 2, comma 5, che “la Regione, oltre alle funzioni di cui all’allegato A, al fine di garantire una efficace gestione del patrimonio ittico e faunistico, esercita anche le funzioni concernenti la vigilanza ed il controllo dell’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria, nonché le attività di prevenzione e repressione del bracconaggio, previste dalle norme nazionali e regionali. Dette funzioni sono esercitate tramite idoneo personale, transitante prioritariamente dai corpi di polizia provinciale o servizi assimilati già afferenti ai servizi caccia e pesca provinciali, previo accordo con le amministrazioni di provenienza, da dislocarsi sul territorio sulla base dell’organizzazione degli uffici regionali”. Di fatto, quindi, gran parte del personale della polizia provinciale dovrebbe transitare nei ruoli regionali, e svolgere gli stessi compiti a cui era precedentemente deputato.