La
Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con Deliberazione del 1 luglio 2015 n° 802 ha autorizzato i
prelievi in deroga da appostamento fisso e temporaneo, per la stagione venatoria 2015-2016, per le specie storno e piccione.
Per quanto concerne lo storno il prelievo è concesso, nel limite massimo su base regionale di 40.000 capi, nelle giornate di preapertura (3, 6, 10, 13, 17 settembre) e sino al 30 novembre, senza l'uso di richiami di alcun tipo, esclusivamente all’interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva, nonchè degli uliveti (per le sole provincie di Ravenna e Rimini), ed in presenza di frutto pendente.
La Regione fa notare che rispetto alla passata stagione venatoria, il limite massimo di prelievo autorizzato in regime di deroga per la specie storno è stato ridotto dall'Ispra del 20%, passando da 50.000 capi a 40.000 capi, e ciò nonostante l'Amministrazione avesse richiesto il prelievo di 60.000 capi, tenuto conto che soprattutto nella parte occidentale della regione, l’incidenza dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica prelevabili in regime di deroga è notevolmente aumentata nel periodo 2010-2014.
I prelievi in deroga per il piccione partiranno dalla terza domenica di settembre sino al 31 gennaio 2016, con limite giornaliero e stagionale di 20 e 200 per cacciatore, anche con l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi), esclusivamente all’interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.
La Regione ha ritenuto di non accogliere le richieste inoltrate dalle Province in ordine al prelievo in deroga per i passeri, e ciò in relazione al forte declino della specie, nè per la tortora dal collare orientale, sia per la bassa incidenza percentuale dei danni (1,8%) arrecati dalla specie, sia per l'opportunità di far ricorso ad altri interventi di controllo alternativi da attuarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, L. 157/92.