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Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale


giovedì 30 luglio 2015
    

Questo il testo integrale dell'Ordinanza Costituzionale relativa al ricorso della Federazione Italiana della Caccia avverso la legge regionale del Veneto in merito alla rappresentatività nei Comprensori Alpini (Confavi in Veneto. Sentenza Corte Costituzionale).

N. 133 ORDINANZA 29 aprile - 7 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Caccia - “Ambito territoriale” - Composizione del comitato direttivo e nomina dei membri. - Legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), art. 21, comma 5, come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Veneto 12 settembre 1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997). - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 15-7-2015).
      
La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA

     nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  21  della legge della Regione Veneto 9 dicembre  1993,  n.  50  (Norme  per  la protezione della fauna selvatica e per il prelievo  venatorio),  come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Veneto 12 settembre 1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di  modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento  del  bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997),  promosso  dal  Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel procedimento vertente tra la Federazione italiana della caccia  ed  altri  e  la  Provincia  di Vicenza ed altri, con ordinanza del 7 marzo 2014, iscritta al n.  127 del registro ordinanze 2014 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2014.

    Visti l'atto di costituzione  della  Federazione  italiana  della caccia, nonche' l'atto di intervento della Regione Veneto;

    udito  nell'udienza  pubblica  del  28  aprile  2015  il  Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

    uditi gli avvocati Claudio Chiola  per  la  Federazione  italiana della caccia ed Ezio Zanon per la Regione Veneto.

    Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 2014 (r.o. n. 127 del 2014), il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo  venatorio),  come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Veneto 12 settembre 1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento  del  bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997), in  riferimento  all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

    che la disposizione impugnata prevede che la Provincia nomini  il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia (art. 21, comma 5);

    che tale Comitato e' composto, tra l'altro, da «tre rappresentanti designati dalle strutture locali  delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale  o  regionale»  (art.  21, comma 5, lettera a);

    che il giudizio a quo ha per oggetto la richiesta di «ottemperanza della sentenza» del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 86 del 22 gennaio 2013, con cui era stato annullato il decreto n. 12 del 13 luglio 2011,  emesso dal Presidente della Provincia di Vicenza, di nomina del  Presidente del Comprensorio alpino n. 1 e del rappresentante dei soci, o, in subordine, previa conversione del rito, l'annullamento parziale dello statuto dei Comprensori alpini di caccia e dell'atto di rinnovo degli organismi del Comprensorio alpino n. 1, adottati dal Commissario straordinario della Provincia di Vicenza;

    che, secondo il giudice rimettente, poichè la citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto deve ritenersi autoesecutiva, non imponendo alcuna ulteriore attività alla pubblica amministrazione, l'originario ricorso  per l'ottemperanza deve convertirsi nella “conseguente azione di annullamento”;

    che la modifica apportata, con i provvedimenti impugnati, allo statuto tipo dei Comprensori  Alpini di caccia, secondo cui l'organismo direttivo del Comprensorio alpino è scelto tra gli appartenenti ad associazioni venatorie anche a carattere regionale, sarebbe imposta dall'impugnato  art. 21, comma 5, della legge regionale n. 50 del 1993, così come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Veneto n. 37 del 1997;

    che questa disposizione sarebbe in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia  di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera  s,  Cost.), posto che nell'ambito di tale competenza rientrerebbe l'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

    che  quest'ultima disposizione imporrebbe di nominare i rappresentanti delle sole associazioni venatorie nazionali;

    che è intervenuta in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

    che la Regione sostiene che l'ordinanza di rimessione non ha considerato l'art. 11, comma 2, della legge n. 157 del 1992, il quale demanderebbe alle Regioni interessate la disciplina dell'attività venatoria nella specifica zona delle Alpi, in riferimento alle peculiarità locali e considerando, sia la tutela della fauna, sia le modalità organizzative dell'esercizio dell'attività venatoria in genere;

    che, a parere della Regione, l'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, riservando ai  rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale la presenza negli organi direttivi degli Ambiti territoriali di caccia, presuppone che tali associazioni abbiano una presenza  «in  forma organizzata sul territorio»;

    che ne conseguirebbe l'inammissibilità  della questione di legittimità costituzionale “per carenza del presupposto della non manifesta infondatezza”, essendo stato travisato il quadro normativo di riferimento;

    che nel merito la questione sollevata apparirebbe del tutto infondata, in quanto, sia la norma  censurata, sia la “correlativa norma statale di riferimento” avrebbero natura meramente organizzatoria, essendo dirette a stabilire “chi possa essere nominato nell'ambito del Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia”, e non potrebbero ritenersi teleologicamente destinate alla “tutela della fauna selvatica e quindi dell'ambiente e dell'ecosistema”;

    che la norma censurata rientrerebbe nell'ambito della competenza residuale della Regione in materia di caccia;

    che nel giudizio di costituzionalità si è costituita la Federazione italiana della caccia, già parte del giudizio a quo, che ha concluso per la fondatezza della questione di legittimità costituzionale;

    che la Federazione italiana della caccia sostiene che l'oggetto del giudizio è stato correttamente individuato dal giudice a quo, “anche in termini di rilevanza”, perché la disposizione impugnata, disciplinante gli ambiti territoriali di caccia, viene espressamente richiamata dall'art. 24 della legge  regionale n. 50 del 1993, disciplinante i Comprensori alpini, quale norma di riferimento per definire l'organizzazione e la composizione degli organi direttivi di questi ultimi;

    che, nel merito, la questione sarebbe fondata, in quanto la disposizione impugnata, nell'estendere  anche alle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale la rappresentanza negli organi  direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, violerebbe “lo standard minimo” imposto dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, riconosciuto come disposizione a tutela dell'ambiente, e dunque si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

    che, in tale prospettiva, dovrebbe dichiararsi, “se ed in quanto occorra”, l'illegittimità  costituzionale in via consequenziale dell'art. 24 della legge della Regione Veneto n. 50 del 1993;

    che, in subordine, la Federazione italiana della caccia ha chiesto pronunciarsi sentenza interpretativa volta a “chiarire” che l'art. 24 della legge regionale n. 50 del 1993 deve essere interpretato in senso conforme all'art. 14 della  legge n. 157 del 1992, e perciò nel senso di  precludere a rappresentanti di associazioni venatorie riconosciute a livello regionale la partecipazione quali membri dei comitati direttivi dei Comprensori alpini;

    che, in ulteriore subordine, la citata Federazione ha chiesto di “rimettere” la questione al giudice  a quo per una più completa motivazione sulla rilevanza in relazione all'art. 24 della legge n. 50 del 1993, che disciplina espressamente i Comprensori alpini, sollecitando tale organo giurisdizionale    ad interpretare correttamente la norma, in termini conformi alla legislazione nazionale, evitando “il paventato contrasto con la Costituzione”;

    che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie;

   che la Regione Veneto ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza;

    che, secondo la difesa regionale, il giudizio a quo concernerebbe la nomina del Comitato direttivo dei Comprensori alpini, mentre la disposizione impugnata avrebbe per oggetto gli Ambiti territoriali di caccia;

    che questa disposizione sarebbe perciò inapplicabile nel processo principale, ove ha rilievo il  solo art. 24 della legge regionale n. 50 del 1993, dedicato ai Comprensori alpini;

    che anche la Federazione italiana della caccia ha depositato una memoria, con la quale “s'insiste per l'irrilevanza” della questione, “e, comunque”, per l'accoglimento di essa;

    che la questione sarebbe irrilevante, perchè il giudice a quo avrebbe erroneamente convertito il giudizio di ottemperanza, mentre, nell'ambito di quest'ultimo, sarebbe stata oramai preclusa l'applicazione della norma impugnata;

    che la parte evidenzia, inoltre, che il giudizio principale ha per oggetto i Comprensori alpini, cui si riferisce l'art. 24 della legge regionale n. 50 del 1993, e non gli Ambiti territoriali di caccia;

    che nel merito ribadisce che, in ogni caso, la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni  venatorie regionali sarebbe in contrasto con gli artt. 11 e 14, commi 5 e 10, della legge n. 157 del 1992.

    Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di   legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n.  50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il  prelievo venatorio), come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Veneto12  settembre 1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

    che dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si evince, senza incertezze, che oggetto di censura è il solo comma 5 dell'art. 21, che disciplina la nomina, da parte della Provincia, dei  membri del Comitato direttivo degli Ambiti territoriali di caccia, e stabilisce, in particolare, che tre di essi siano designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale;

    che il rimettente rileva il contrasto di tale ultima previsione con l'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per il quale negli organi direttivi degli Ambiti territoriali di caccia deve essere  assicurata la presenza di rappresentanti, tra l'altro, delle sole associazioni venatorie nazionali  riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;

    che la facoltà, attribuita dalla norma impugnata, di nominare rappresentanti delle associazioni  venatorie riconosciute al solo livello regionale, in deroga alla regola statale, lederebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.);

    che il giudizio a quo, come  riferisce il rimettente, ha per oggetto l'impugnazione di atti relativi alla nomina dei membri del Comitato direttivo dei Comprensori alpini, tra i quali sono  presenti rappresentanti delle associazioni venatorie regionali;

    che il rimettente reputa tali atti meramente applicativi della norma impugnata;

    che i Comprensori alpini sono strutture associative operanti nella zona faunistica delle Alpi;

    che la legge regionale n. 50 del 1993 disciplina con una disposizione speciale i Comprensori  alpini, ed in particolare i criteri di nomina dei membri del Comitato direttivo (art. 24);

    che questi ultimi sono designati dalla Provincia “nel  rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992”;

    che, quindi, l'art. 21, comma 5, della legge impugnata, relativo agli Ambiti territoriali di caccia, non si applica alla nomina dei componenti del Comitato direttivo dei  Comprensori alpini, come si desume chiaramente anche dall'art. 24, comma 5, ove sono indicati i commi dell'art. 21 applicabili  ai Comprensori alpini, senza menzionare il comma 5;

    che la questione è di conseguenza manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, secondo quanto ha da ultimo eccepito la difesa regionale;

    che ogni ulteriore considerazione, pur sollecitata dalle parti, esula dall'oggetto del presente  giudizio incidentale, una volta rilevata la manifesta inammissibilità della questione ivi sollevata. 

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18 commenti finora...

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

Confederazione Associazioni Venatorie Italiane..Qualiiiii?.

da anonimo 02/08/2015 16.01

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

da anonimo 02/08/2015 0.08

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

jamesin 01/08/2015 14.32/Luca D 01/08/2015 16.59:- Però... Molto arguti, ma per me nell'indirizzo sbagliato! Orbene, ma ai vostri dirigenti non avete mai posto l'ennesima domanda?... Se ciò fosse il contrario mi dovrei trovare su di un'altro pianeta (Legambiente)!!! Ps:Fatevi un bel bicchiere!

da s.g. 01/08/2015 21.23

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

Jamesin,hai fatto una domanda a cui non sapranno mai rispondere!!!

da Luca D 01/08/2015 16.59

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

...c'è da dire che la Confavi vuole il bene della caccia o forse non è così. Qualcuno dovrebbe spiegare quale sarebbe il male della caccia voluto dalla Confavi e Berly.

da jamesin 01/08/2015 14.32

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

Ben arrivato Loni.Le 834.000 firme erano a sostegno per modificare la 157 che se sei cacciatore interessava anche te. Ma (lo ripeto per un'altra volta)il tavolo degli stakeholders ha affossato con un comunicato a Deputati e Senatori ( tutto documenti pubblici leggibili da tutti ) ha richiesto la sospensione dell'iter parlamentare. Ti ricordo i componenti di questa combriccola. Amici della terra ,Arcicaccia,Cia, Confagricoltura,Coldiretti, Fare verde,FIDC, Italcaccia,Legambiente,Lipu,WWF. Questa combriccola è la responsabile della mancata revisione della 157, schierandosi contro anche ai loro associati che avevano firmato la petizione.Ti basta come spiegazione Loni ?? Ti rosica tanto che Berlato cacciatore sia dentro al Consiglio regionale Veneto, quando qualcuno su questo sito predica l'unità dei cacciatori, e di eleggere dei cacciatori in ambito regionale. Considerazione finale: ma quando si parla di vicende che riguardano Confavi Acv, Berlato siete tutti contro, come mai avete paura che certe verità vengano rese pubbliche. Come mai qualche saputello su questo sito è preoccupato delle vicende di una AV non riconosciuta. Diamo tanto fastidio con la nostra politica venatoria noi della Confavi-ACV.

da Bekea 31/07/2015 16.23

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

Gira gira, si continua con l'assordante silenzio del mitico Berlato. Eppure adesso è nella stanza dei bottoni. Ah, capisco, adesso è impegnato su questioni ben più importanti. Sicuramente risolverà il problema della fame del mondo. E la Confavi, con le sue 800mila firme gli darà sicuramente una mano. Come sempre.

da M. Loni 31/07/2015 15.14

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

massimo marracci 31/07/2015 10.54: Certo che le sue di storie sono entusiasmanti di gran lunga meglio del giro del mondo in 5,16 giorni! Nonostante l'evidenza ancora continuate ad ibrogliare i vostri iscritti nascondendo loro la pura e semplice verità. Continuate a coltivarli nella più totale ignoranza che di strada ne farete ancora poca, anzi sieta già arrivati alla fine della corsa!!!

da s.g. 31/07/2015 13.01

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

Posto il mio personale disinteresse per il merito di questa sentenza, chiarirei che: - basta leggersi il dispositivo della medesima per verificare come la vicenda parta da lontano, minimo dal 2011 con le prime pronunce del TAR Veneto, per capire come il commento di Bekea sia totalmente fuori bersaglio. Del resto, non ci voleva un luminare della giurisprudenza per comprendere come la Corte costituzionale sia solo l'ultimo livello (per quanto il più alto) di un lungo iter giuridico della durata di anni; - se pure la Confavi dovesse diventare riconosciuta a livello nazionale non succederà nulla di grave per le altre associazioni nazionali, semmai sarà la Confavi a beneficiare del famoso ristorno di 5,16 euro a socio. E' però opportuno sapere anche - altrimenti facciamo i populisti a buon mercato - come tali ristorni ministeriali ormai non ritornino alle associazioni nazionali da più di tre anni, quindi siamo ben lontani dalla "pacchia" che qualcuno continua a credere che esista (ammesso che sia mai esistita...) Saluti

da massimo marracci 31/07/2015 10.54

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

Non ho capito come mai alle altre aavv riconosciute tremano le chiappe se anche la Confavi diventa riconosciuta. Di che avete paura? O è solo per i 5,16 euro che vi verranno sottratti? SE così fosse,siete non solo piccoli,ma minimi minimi.Spero di sbagliarmi.

da aldo 31/07/2015 9.48

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

Mario 30/07/2015 18.21: Semplice, ad ACV-CONF.A.VI., ci vuole poi tanto per capirlo?

da s.g. 30/07/2015 21.31

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

Ridicoli, dovrebbero nascondersi nelle fogne. E' così che difendono la caccia? A che gente ci associamo!

da Mario 30/07/2015 18.21

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

APPUNTO. E IL COMUNICATO DELLA CARETTA CHE AVREBEBRO RICOMINCIATO L'ITER PER RICONOSCIMENTO A LIVELLO NAZIONALE E' LA SOLITA CIOFEGA. CHISSà, SE QUANDO FEDERCACCIA VENETA FECE RICORSO, VOLEVA PROPRIO SAPERE QUESTO. PERCHE' SE COSI' FOSSE, A QUESTO PUNTO OGNI SPERANZA DI CONFAVI DI ASSURGERE A LIVELLI NON DI COMPETENZA E' DEFINITIVAMENTE NAUFRAGATO. PRONTO A CHIEDERE SCUSA SE LA SUDDETTA SIGNORA (CON REDO)PRESENTERA' UNA MEMORIA CIRCOSTANZIATA, AVALLATA NON DAL SUO SORRISO, MA DA PARERI DI PERSONALITà GIURIDICA DI COMPETENZA COSTITUZIONALE

da M. TARELLA 30/07/2015 18.16

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

La Corte ha dichiarato irrilevante la decisione in quanto la questione concreta riguarda la nomina nei CAC, mentre il contrasto costituzionale riguarda la norma relativa alla nomina negli ATC. LA questione era dunque irrilevante ai fini del decidere. Tradotto: nei CAC possono essere nominati anche rappresentanti delle av di rilevanza regionale; negli ATC si discute.

da Ordinanza inutile... 30/07/2015 17.04

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

Infatti, gli stessi cacciatori/contribuenti sanno che buona parte dei personaggi non ancora prosciolti fanno parte, con annessi & connessi, dell’ attuale Comitato di Gestione dell’ ATC n° 3. Non ostante la pubblicazione della lista dei nominativi archiviati - conclude Gunnella - le istituzioni, le associazioni di categoria e perfino gli stessi personaggi tuttora sotto indagine, come le tre scimmiette giapponesi, non odono, non vedono e non parlano. In questa apatia generale e in odore di apertura della caccia, gli appassionati attendono la solita piantata sul territorio dei ‘cartoni animati’ travestiti da selvatici, che di sicura hanno solamente la provenienza: l’ allevamento di San Vito, di proprietà della Regione stessa. Come dire: dal produttore al consumatore! Eterno quanto inutile palliativo per aperture di caccia del tutto deludenti, a dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, di quanto questo metodo sia sbagliato, sia sotto l’ aspetto pratico che sotto quello squisitamente tecnico/scientifico. Ormai lo sanno tutti. Meno coloro che da questa situazione ormai incancrenitasi nel tempo, continuano a trarne benefici più o meno dichiarati. Amen.” Sergio Gunnella

da Ternano 30/07/2015 16.59

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

No, non proprio. Tradotto in parole povere la Corte Costituzionale ha detto che il riferimento alle nomine dei direttivi degli atc è irrilevante nel caso di specie, dove si parla (nel ricorso al tar) di nomine nei direttivi dei comprensori alpini, dato che le nomine nei comprensori alpini sono previsti da una norma ad hoc diversa da quella relativa alle nomine negli atc. In soldoni significa che la questione sollevata davanti alla Corte dal TAR (e sostenuta da Federcaccia) è irrilevante perché fuori tema.

da Inforziato 30/07/2015 16.57

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

A proposito di ass. ven. Così ricevo così autorizzato inoltro MIA ( Ternano )Domanda pertinente: Chi sa se i capoccia delle sorelle allegria sono a conoscenza di questi fatti e quali provvedimenti intendono adottare verso i loro subalterni/figliocci ? Il Corriere dell' Umbria di oggi, giovedì 30 luglio Caccia: la regione dell’ Umbria faccia chiarezza Da parte del Pubblico Ministero della Corte dei Conti dell’ Umbria, viene recapitata in questi giorni, limitatamente a trenta nominativi su una cinquantina di ‘invitati a dedurre’, la notizia dell’ archiviazione del procedimento a loro carico iniziato nel settembre del 2103. Come molti ricorderanno, a seguito delle indagini portate a termine dal Nucleo di Polizia Tributaria di Terni e dopo aver rilevato un presunto danno erariale di un milione/200 €uro, la Procura regionale invitò tutte le persone coinvolte nella gestione dell’ Ambito Territoriale di Caccia n° 3 Ternano/Orvietano, dal 2007 al 2011, a dedurre le proprie memorie difensive. “Poiché anch’ io faccio parte della rosa dei trenta nominativi prosciolti - esordisce Sergio Gunnella, componente nel 2009 del comitato di gestione dell’ ATC n° 3 - non mi resta che congratularmi con la Procura regionale e con la Guardia di Finanza ternana che hanno portato avanti fino a oggi le indagini. Semmai – incalza Gunnella – in attesa della sentenza definitiva che chiarirà la posizione dei nominativi rimasti nel nocciolo dell’ inchiesta, i cacciatori/contribuenti si chiedono quale posizione prenderà nel frattempo l’ Amministrazione regionale dell’ Umbria alla quale il Titolo V della Costituzione attribuisce in esclusiva (dopo la decadenza istituzionale delle province), oltre che il controllo, ogni altra competenza legata allo sforzo di caccia. Segue

da Ternano 30/07/2015 16.57

Re:Veneto/Confavi. Ordinanza costituzionale

Tradotto in parole povere,la Corte Costituzionale ha decretato che il ricorso di federcaccia è irrilevante per la questione nomine dentro ATC e CA di appartenenti ad AV riconosciute solo a livello regionale. Quindi soldi per avvocati spesi per una guerra fra poveri,invece di difendere la caccia e i cacciatori dagli attacchi mediatici che ogni giorno subiamo da TV,telegiornali ,e giornali animalari. Questa è la politica di Federcaccia dopo l'accordo con legambiente, fare la guerra ad altre AV riconosciute e non..

da Bekea 30/07/2015 16.39