Con ordinanza n. 01517/2015 del 20 novembre 2015, il TAR ha accolto l’istanza cautelare di sospensiva presentata dall’associazione LAC Onlus, disponendo che, in attesa di esprimersi sul merito del ricorso, il prelievo dell’allodola sia da fissare prudenzialmente in 10 capi giornalieri e 50 capi stagionali (la Regione Lombardia aveva deliberato il prelievo a 80 capi totali).
La Direzione Generale Agricoltura della Regione conferma pertanto che a partire dal 21 novembre 2015, il carniere massimo per la specie allodola è fissato in 10 capi/giorno e 50 capi/stagione per cacciatore.