Il
TAR Liguria, con la recente sentenza del 19/11 – 02/12/2015, per il terzo anno consecutivo ha ribadito la validità della scelta fatta dalla
Regione Liguria sulla possibilità del
prelievo venatorio del tordo bottaccio fino al 31 gennaio 2016, atteso il parere obbligatorio ma non vincolante dell'
ISPRA, legittimando quindi la Regione a discostarsene e fornendo una giustificazione congrua e una motivazione non irrazionale.
Ecco la
motivazione del
TAR.
“Deve ulteriormente rilevarsi come il parere dell’ISPRA sia vincolante esclusivamente nel caso di posticipazione della chiusura della caccia non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell’art.18, comma 2 L.157/92, che non rileva nella presente fattispecie. In questa sede si tratta, pertanto, di valutare l’adeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento impugnato. La sezione si è già espressa nel senso di ritenere adeguatamente motivato il calendario venatorio degli anni precedenti (TAR Liguria II 28 luglio 2014 n. 1206), onde a tale precedente occorre riferirsi. Nella specie il calendario venatorio ha dato atto che il movimento iniziale di migrazione pre-nuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio e che le catture nel mese di gennaio non registrano significativi scostamenti in aumento rispetto ai mesi precedenti.
Riguardo, poi, alle concrete modalità di prelievo, dal 1 al 31 gennaio, è stata prevista la caccia per due sole giornate settimanali con un prelievo di dieci capi al giorno. Tali elementi consentono di escludere, nei limiti del sindacato di legittimità proprio del giudice amministrativo, la fondatezza delle censure dedotte con il primo motivo, atteso che, da un lato, si fondano su un’analisi approfondita dei comportamenti della specie avicola in questione e in ogni caso escludono, in ossequio al principio di precauzione, un prelievo indiscriminato”. “Parimenti infondato, alla luce delle osservazioni svolte dalla sezione nella sentenza 28 luglio 2014 n. 1206, è il terzo motivo. Invero la scarsità di zone umide presenti nella regione e la circostanza che i rapaci non nidifichino nel periodo in questione consente di escludere che il calendario venatorio sia affetto da difetto di motivazione per contrasto con il parere Ispra”. (Fonte AnuuMigratoristi)