Il Tar dell'Umbria ha accolto il ricorso presentato dall'associazione Vittime della caccia, annullando l'ordinanza con cui nove mesi fa il Comune di Città di Castello aveva consentito l’abbattimento dei colombi con armi da fuoco nei luoghi in cui è consentita l’attività venatoria. Il sindaco Luciano Bacchetta aveva emesso l'ordinanza per tutelare i livelli igienico-sanitari e salvaguardare i beni culturali.
La camera di consiglio di Perugia ha sottolineato che “i colombi di città, secondo il pressoché pacifico orientamento degli organi tecnici dello Stato nonché della giurisprudenza, fanno parte della fauna selvatica, in quanto vivono ‘in stato di libertà naturale’, risultando come tali soggetti al sistema di tutele di cui alla legge n. 157 del 1992”.
A seguito di ciò il Tar ha dunque rilevato la “violazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992 nella parte in cui non è stata approntata la specifica procedura in essa prevista secondo cui, in prima battuta, è necessario il ricorso a ‘metodi ecologici’ di contenimento del fenomeno; soltanto una volta falliti questi tentativi è allora possibile, in seconda battuta, l’adozione di piani di abbattimento da realizzare, in ogni caso, per mano di guardie venatorie preposte” (tuttoggi.info).