In data 8 gennaio 2016, il
TAR della
Toscana ha respinto l'istanza di tutela cautelare presentata dalla
ANLC contro gli
ATC di Firenze,
Lucca e
Grosseto, per contestare le
nomine dei relativi
comitati di gestione, che non comprendevano rappresentanti della suddetta ricorrente.
Le motivazioni (di sospensiva) già entrano nel merito, e fanno prefigurare un esito finale negativo per i ricorrenti e positivo per le associazioni oggetto del ricorso, che in altri casi hanno a loro volta contestato la nomina di rappresentanti di associazioni a loro parere non aventi diritto (a Pistoia, per esempio, è stata contestata la nomina di un rappresentante di ANLC), in quanto non rappresentativi dei cacciatori iscritti al relativo ATC.