Con due interrogazioni circostanziate al Ministro Galletti, i leghisti Borgehsi, Grimoldi e Guidesi hanno messo in evidenza le non poche ingiustizie e incongruenze del decreto che per la seconda volta in due anni blocca la caccia a beccaccia, tordo e cesena al 20 gennaio e impone la segnalazione immediata sul tesserino dei capi abbattuti.
“Dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 100 del 15 gennaio 2016 - scrivono i parlamentari nella prima interrogazione - si apprende che è stato approvato in via definitiva il disegno di legge recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2015)», nel quale è prevista la modifica alla legge n. 157 del 1992 volta a disporre che la fauna selvatica stanziale e migratoria deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento (caso EU Pilot 6955/14/ENVI); il caso EU PILOT 6955/14/ENVI della Commissione europea - precisano - è una semplice richiesta di informazioni sui calendari venatori italiani e su cui la Commissione dovrà esprimersi successivamente, nonché contiene al n. 1, comma b), una domanda su come vengano annotati in Italia i capi di selvaggina migratoria (ad esempio se subito dopo l'abbattimento oppure a fine giornata); lo stesso ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015 - continuano - ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla Commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/14/ENVI dove conferma che la segnatura sui tesserini venatori dei capi di fauna stanziale abbattuti avviene, per gran parte delle regioni, non appena abbattuto o recuperato il capo; per la fauna migratoria, invece, l'annotazione avviene a fine giornata o quando viene lasciato l'appostamento, ad esclusione della beccaccia, per la quale deve essere annotata subito dopo l'abbattimento; nessun articolo della direttiva uccelli 2009/147/CE, chiede agli Stati membri che sia fatto obbligo ai cacciatori di annotare i capi di fauna selvatica stanziale e migratoria subito dopo l'abbattimento”.
Sulla base di queste inoppugnabili considerazioni, gli interroganti chiedono “quali siano i motivi che hanno indotto il Governo ad assumere un'iniziativa normativa per modificare la legge n. 157 del 1992 introducendo l'obbligo di annotare i capi di fauna selvatica stanziale e migratoria subito dopo l'abbattimento; quali siano le disposizioni della direttiva 79/409/CEE, ora 2009/147/CE, che pongano tale obbligo”.
Nella seconda interrogazione, relativa alla decisione del Governo di deliberare l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Lombardia e Umbria, disponendo la modifica del loro calendario venatorio con la chiusura della caccia al 20 gennaio 2016 per le specie tordo bottaccio, beccaccia e cesena; dopo aver fatto presente che:
“l'attività venatoria è disciplinata in Italia dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ha fondamentalmente recepito la direttiva 79/409/CEE (ora direttiva 2009/14/CE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La suddetta legge n. 157 demanda alle regioni la gestione e la disciplina dell'attività venatoria; nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, il Governo italiano ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di informazioni (Caso EU Pilot 6955/14/ENVI) in merito a dubbi di violazione della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, per mezzo di svariate denunce, la Commissione è stata informata del fatto che le attività venatorie in varie regioni italiane potrebbero non essere compatibili con la legislazione europea applicabile. In particolare, alcune specie di uccelli sono cacciate in Italia in fase di migrazione prenuziale; in ragione di ciò, la Commissione europea, chiede che le autorità italiane chiariscano, in particolare che i calendari venatori di alcune regioni italiane siano coerenti con la direttiva 2009/147/CE. In particolare, chiede di chiarire la discrasia tra l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 che prevede per queste specie un periodo di caccia fino al 31 gennaio e quanto invece riportato sul documento Key Concepts che per le suddette specie prevede che la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio; gli articoli 2.7.3 e 2.7.10 della guida europea alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE, esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato Key Concepts nazionale, quando siano in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili; la giustizia amministrativa italiana in più occasioni ha giudicato corrette le scelte delle regioni italiane che, utilizzando dati scientifici più completi ed aggiornati, si sono discostate motivatamente e giustificatamente dai dati Key Concepts nazionali, come previsto dalla guida alla disciplina della caccia dell'Unione europea prevedendo la chiusura della caccia al tordo bottaccio, alla cesena e in alcuni casi alla beccaccia al 31 gennaio nel rispetto della legge n. 157 del 1992; lo stesso ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento Key Concepts, che riporta «le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle “incongruenze” difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti. Situazione questa che si ritiene debba essere adeguatamente tenuta in considerazione in questo contesto e, comunque, risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei»; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);
l'evidente difforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna, Grecia, Francia e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in Spagna e in Francia non ha nessun fondamento scientifico”;
Premesso questo, “gli interroganti non ritengono esistenti i presupposti previsti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, per procedere all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle regioni, in quanto è stato accertato il pieno rispetto della normativa statale (legge n. 157 del 1992) da parte delle regioni in fase di predisposizione e approvazione dei calendari venatori e quindi la coerenza con le normative comunitarie;" tanto che " sembra che la Commissione europea non si sia ancora pronunciata in merito ai chiarimenti prodotti dagli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in risposta alle domande sul caso EU Pilot 6955/14/ENVI e non abbia quindi accertato e contestato violazioni formali”
e pertanto chiedono “quali siano i motivi che hanno portato il Ministro interrogato a proporre l'esercizio del potere sostitutivo al Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2016;
quali siano le iniziative che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia intrapreso per aggiornare i dati key Concepts italiani, indicando quale inizio della migrazione prenuziale delle tre specie migratrici in questione la seconda decade di febbraio così da allinearli a quelli francesi e spagnoli che la Commissione europea, anche di recente, ha confermato di ritenere corretti”. |