A seguito della richiesta inviata a
ISPRA dall'
Ente Produttori Selvaggina in merito ai chiarimenti sull'art. 7 comma 2 della legge 221 del 28.12.2015 secondo cui “è vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo”, l'Istituto nella sua nota esplicativa ha evidenziato che il
foraggiamento, operato nell'ambito della
caccia di selezione, con finalità di mitigazione degli impatti del
cinghiale debba essere attuato in modo da escludere effetti di incremento delle popolazioni della specie. A tal fine, l'Ispra ha fissato i parametri che ne permettono un utilizzo corretto e legale: tipo e quantità di foraggio da utilizzare, limite massimo di punti da allestire e periodo di utilizzo.
La richiesta si era resa necessaria dal momento che molti concessionari, stando alla lettura dell'articolo 7, si vedevano preclusa la possibilità di gestire il cinghiale anche in selezione: di fatto la norma così come scritta precludeva qualsiasi possibilità di foraggiare la specie cinghiale con naturale insuccesso nel prelievo di selezione.
Consulta in
allegato la nota esplicativa ISPRA