L'Associazione
AnuuMigratoristi ha comunicato che "il
TAR Lombardia, nel ricorso presentato contro la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri emessa in data 01/12/2014, che aveva annullato la delibera n. X/1985 del 20/06/2014 della Giunta della Regione Lombardia secondo cui le Province erano state autorizzate ad effettuare la
cattura per il rifornimento dei richiami vivi,
ha ritenuto di non entrare nel merito perché, praticamente, la materia non aveva più rilevanza ai fini del contendere.
ANUUMigratoristi e FIdC avevano immediatamente impugnato il provvedimento, ma il TAR non aveva ritenuto di accogliere l’impugnativa della sospensiva cautelare, poiché l’atto della Regione aveva esaurito i suoi effetti al 31/12/2014. Nel frattempo la Regione Lombardia si era costituita ad adiuvandum, ma il TAR Milano ha considerato che detta impugnativa non è avvenuta nei termini di legge e, quindi, era decaduta dall’azione di annullamento, come si legge nella sentenza del 27/01/2016. La richiesta di annullamento da parte di ANUUMigratoristi e FIdC è stata considerata inammissibile dal TAR essendo venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, stante la decadenza dell’annuale provvedimento al 31/12/2014.
La questione sulla validità delle catture rimane quindi aperta nell’ambito della normativa attualmente vigente per il rifornimento dei richiami vivi (L. 115/2015 – art. 21), ma non priva di riscontri giurisprudenziali positivi dello steso TAR milanese".