Con la Legge Regionale del 30 dicembre 2015, n. 29 “
Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, [...] protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio” e precisamente con gli articoli dal n. 87 al n. 96 sono state apportate alla L.R. 1 luglio 1994 n. 29 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”, già modificata a seguito dell'eliminazione delle Provincie con la L.R. 10 aprile 2015 n. 15, importanti modifiche ed integrazioni di seguito riportate:
Art. 87.
(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: di caccia e dei comprensori alpini e del Club Alpino Italiano, individua”.
Art. 88.
(Modifica all’articolo 16 della l.r. 29/1994)
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“8 bis. Fuori dalle zone di cui al comma 1 l’addestramento e l’allevamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalla Regione.”.
Art. 89
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 29/1994)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante nell’insieme delle altre forme anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo o in forma vagante, ad esclusione della beccaccia, in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione. In tutti i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“3. La forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'articolo 12, comma 5, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è riportata nel tesserino venatorio”.
Art. 90
(Modifica all’articolo 22 della l.r. 29/1994)
1. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “nel corso dell’esercizio dell’attività venatoria”.
Art. 91.
(Modifiche all’articolo 34 della l.r. 29/1994)
1. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l’approvazione del” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale, la Commissione consiliare competente per materia e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) approva il”.
2. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “che ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell’anno in cui è approvato il nuovo calendario venatorio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione faunistico-venatoria, relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio in vigore alla competente Commissione consiliare, che valuta la necessità di apportare eventuali modifiche al calendario. In tal caso la Giunta regionale, sentito l’ISPRA, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria un conseguente provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “che ha validità annuale”.
3. Al comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sentita la Commissione consiliare competente per materia è autorizzata ad approvare” sono sostituite dalla seguente: “approva”.
Art. 92.
(Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 29/1994)
1. L’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 35
(Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati)
1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati, secondo le indicazioni fornite dall’ISPRA, sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.
2. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.
3. All'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva sono ammesse squadre di cacciatori in cui almeno uno dei componenti è in possesso di certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del cinghiale e i rilevamenti sui capi abbattuti.
4. Le battute di caccia al cinghiale in forma collettiva si svolgono per un massimo di tre giornate settimanali indicate dal calendario venatorio regionale. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata alla Regione entro due giorni lavorativi, con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento.
5. La Regione, sulla base delle predette segnalazioni, provvede a chiudere la caccia al cinghiale in ciascun ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino in cui il contingente è stato raggiunto, dandone nel contempo adeguata pubblicità.
6. La caccia di selezione agli ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Regione, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame. E’ fatta salva la validità degli attestati rilasciati precedentemente dalle province.
7. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira, sulla base di piani di prelievo proposti alla Regione dagli ambiti territoriali di caccia o dai comprensori alpini. Ogni capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore.
8. La caccia di selezione agli ungulati, previo parere dell’ISPRA e sulla base di piani annuali di abbattimento distinti per sesso e classi d’età, si svolge nei seguenti periodi:
a) capriolo (Capreolus capreolus)
- maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;
- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;
b) daino (Dama dama)
- maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;
- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;
c) camoscio (Rupicapra rupicapra)
- piccoli dell’anno e femmine adulte dal 1° settembre al 15 dicembre;
- maschi e femmine di un anno dal 1° agosto al 15 dicembre;
d) cinghiale (Sus scrofa)
- tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte, dal 15 aprile al 31 gennaio;
- femmine adulte dal 1° ottobre al 31 gennaio.
9. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia, purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). I conduttori di cani da traccia devono essere in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l’autorizzazione della Regione o del titolare dell’azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito”.
Art. 93.
(Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 29/1994)
1. L’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 36
(Controllo della fauna selvatica)
1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietarne l'esercizio limitatamente a talune forme ovvero ad alcune località circoscritte, ove ciò sia giustificato da comprovate ragioni connesse all’esigenza di preservare le popolazioni selvatiche o di tutelare la salute umana, a fronte di eccezionali circostanze di natura climatico-ambientale o di rischi sanitari, suscettibili di minarne la consistenza o lo stato di salute, anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.
2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A tal fine, oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici, può autorizzare piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dall’ISPRA nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori ed in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla cui attuazione sono preposti agenti od ausiliari di pubblica sicurezza, sono programmati di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e sono realizzati avvalendosi dei seguenti soggetti:
a) cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore;
b) guardie volontarie di cui all’articolo 48, comma 2, munite di licenza per l’esercizio venatorio previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati;
c) proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale.
3. Il controllo della fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, deve essere attuato in conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza.
5. Per far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale, la Regione, durante la stagione venatoria, può autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, un programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino interessato.
6. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nonché per finalità di riequilibrio faunistico, può effettuare piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche; tali interventi possono essere proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, e devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le spoglie dei capi abbattuti nelle attività di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o effettuato l’abbattimento”.
Art. 94.
(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 29/1994)
1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “I proventi” è inserita la seguente: “disponibili”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “L’erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla presentazione da parte delle associazioni beneficiarie di una dettagliata relazione sull’impiego delle risorse ricevute l’anno precedente, nonché alla trasmissione della certificazione sopra richiamata.”.
3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, in base alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale”.
Art. 95.
(Modifica all’articolo 43 della l.r. 29/1994)
1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “una somma non inferiore al 10 per cento della somma assegnata ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “la somma di cui all’articolo 42, comma 3 ”.
Art. 96.
(Inserimento di articolo nella l.r. 29/1994)
1. Dopo l’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 45 bis
(Soccorso, detenzione temporanea e liberazione della fauna selvatica)
1. La Giunta regionale definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma. I soggetti che soddisfino i requisiti di cui sopra possono essere autorizzati, con apposito provvedimento dirigenziale, al recupero e alla detenzione temporanea degli esemplari in difficoltà fino alla loro liberazione in natura. Gli esemplari affetti da menomazioni non compatibili con la sopravvivenza in natura possono, con apposito provvedimento, essere affidati in via definitiva alle cure di chi sia in grado di assicurarne il mantenimento in condizioni coerenti con il rispetto delle esigenze e delle caratteristiche biologiche degli animali recuperati.
2. La Regione può concedere un contributo finanziario ai soggetti indicati al comma 1, attingendo ai fondi di cui all’articolo 42; la concessione del contributo regionale di cui sopra è volta a sostenere in via prioritaria gli interventi a favore di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette ed è subordinata alla presentazione di un piano delle attività, nel quale siano specificate le risorse umane e strumentali che il soggetto beneficiario intende destinare alle previste attività di soccorso e recupero e alla successiva rendicontazione degli interventi svolti e delle risorse complessivamente impiegate”.
Ma il 26 febbraio 2016 la legge è stata impugnata dal Governo ed inviata alla Corte Costituzionale con la motivazione che varie norme riguardanti l’attività venatoria violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.
Attendiamo con interesse il giudizio della Corte (Lucio Parodi).