Il termine del 20 marzo di ogni anno non è più tassativo per la restituzione del tesserino venatorio regionale cartaceo al comune di residenza. La nuova disposizione scaturisce dall'introduzione della recente legge Regionale toscana del 1 marzo 2016 n. 20, che ha modificato le norme inerenti il prelievo venatorio (L.R. 3/94) e il calendario venatorio toscano (L.R. 20/2002).
Il tesserino venatorio potrà quindi essere riconsegnato al comune di residenza al momento del ritiro di quello per la nuova stagione venatoria. Viene quindi meno la sanzione amministrativa per la mancata riconsegna dello stesso entro il 20 di marzo di ogni anno.
Il tesserino venatorio cartaceo potrà essere sostituito in futuro con un tesserino digitale su supporto informatizzato secondo disposizioni tecniche definite dalla Giunta Regionale (Regione Toscana).