In merito alla richiesta di esclusione dei fondi per l'esercizio venatorio all'interno delle riserve di caccia in
Friuli Venezia Giulia, l'articolo 18 della
legge regionale n. 3, entrata in vigore il 17 marzo scorso, va a modificare l’articolo 20, comma 4, della legge regionale 24/1996: “Il termine previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia”.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, come sostituito dalla predetta legge regionale 3/2016, il termine ivi previsto decorre, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3/2016, pertanto
dal 17 marzo al 18 aprile 2016 il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria può inoltrare richiesta motivata al Servizio caccia e risorse ittiche (
Regione Friuli Venezia Giulia).