Con sentenza del 20 aprile scorso, depositata il 6 maggio, il Tar di Milano ha condannato la Regione Lombardia al pagamento di 1000 euro alla Lac (Lega per l'Abolizione della Caccia), la quale aveva presentato ricorso sul carniere dell'allodola relativo alla scorsa stagione venatoria (20 capi al giorno per cacciatore per un totale massimo di 80 stagionali).
Il Tar, per il principio della soccombenza virtuale, nonostante il ricorso sia stato dichiarato improcedibile essendo ormai terminata la stagione di caccia, ha ordinato il ristoro delle spese a favore dell'associazione anticaccia, di fatto accogliendo le motivazioni del ricorso.
In particolare si imputa alla Regione di essersi discostata dal parere Ispra non argomentando in maniera esaustiva le proprie scelte sul carniere. La Regione ha deciso le quote facendo riferimento ai prelievi di una sola provincia, facendo leva sul fatto che si tratta della zona in cui il prelievo della specie è massimo. Argomentazione che, secondo i giudici, di per sé non palesa la logicità della scelta.
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